Specifici compensi da corrispondere ai Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) e Maggiori (e gradi corrispondenti) per l’anno 2024

Specifici compensi di cui all’art. 1826-bis Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 da corrispondere ai Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) e Maggiori (e gradi corrispondenti) per l’anno 2024 – Rilevazione dati per la predisposizione dei pagamenti.

Con la  circolare, pubblicata sul sito  del  CUSI, si intende fornire gli elementi d’informazione relativi all’iter procedurale per l’acquisizione dei dati necessari alla corresponsione dei compensi in oggetto, per individuare sia gli aventi diritto sia la misura del compenso dovuto. A tal fine, sul portale del CUSI raggiungibile all’indirizzo https://cusi.difesa.it è stata predisposta un’apposita maschera per l’inserimento dei dati1, le cui modalità applicative sono descritte nella “Guida Operativa Specifici Compensi per Magg. E Ten. Col. anno 2024” allegata alla presente (Allegato 1).

La circolare, inoltre, riassume i criteri giuridici per l’attribuzione dell’emolumento in parola, diramati da SMD 1° Reparto con il foglio citato in riferimento.

DESTINATARI DEI COMPENSI I destinatari dei citati compensi sono i Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) e i Maggiori (e gradi corrispondenti) delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica). Si rammenta, inoltre, che rientrano tra i destinatari anche gli Ufficiali Superiori promossi, con decreto pubblicato nel corso dell’anno 2024, al grado di:
Colonnello (e gradi corrispondenti), fino alla data di decorrenza amministrativa della promozione;
Maggiore (e gradi corrispondenti), dalla data di decorrenza amministrativa della promozione fermo restando il diritto alla corresponsione non precedente al 1° gennaio 2024.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI

Criteri essenziali I compensi spettano esclusivamente al personale che nell’anno 2024 rispetti, contemporaneamente, i seguenti due presupposti minimi: – abbia riportato una qualifica di “ECCELLENTE” nell’ultima valutazione caratteristica dell’anno 2024. Nel caso in cui non vi sia alcuna scheda valutativa, che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati, ai soli fini dell’attribuzione dei compensi, i rapporti informativi o documenti equivalenti, relativi all’anno di riferimento, che contengono un giudizio equiparabile a “ECCELLENTE”; tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo; – non sia stato destinatario nell’anno di provvedimenti comminatori di:
 una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
 sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

Computo dei mesi Fermo restando il rispetto delle condizioni indicate al sottoparagrafo 3.1, ai fini del riconoscimento del compenso, calcolato e maturato su base mensile:
a) SONO considerati utili i mesi dell’anno 2024 nei quali il personale ha raggiunto il necessario limite minimo di presenza in servizio e assimilabili (almeno 16 giorni ancorché non continuativi).
b) NON SONO considerati utili i mesi dell’anno 2024 nei quali il personale risulta, per un periodo uguale o superiore a 15 giorni calendariali, ancorché non continuativi, nelle seguenti posizioni:

– in missione all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– in servizio ai sensi della Legge 27 luglio 1962, n. 1114;
– licenza straordinaria;
infermità;
– frequenza di corsi di formazione, quali ad esempio quelli che si svolgono presso le accademie, le scuole e gli istituti di F.A. o interforze, nonché presso le università o all’estero.

ATTRIBUZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLA QUOTA BASE DEI COMPENSI Ai fini dell’attribuzione delle maggiorazioni della quota base dei compensi, volte ad integrare lo specifico compenso, a favore di quel personale che assume responsabilità di comando in relazione all’incarico ricoperto, si dovranno considerare solo i mesi nei quali il personale ha raggiunto il necessario limite minimo di presenza di servizio (almeno 16 giorni ancorché non continuativi) nelle seguenti fattispecie in ordine di priorità:

– personale che ricopre un incarico tabellare superiore al grado rivestito (maggiorazione della quota mensile base pari al 60%); –

– personale che ricopre un incarico di comando previsto dalla determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa per l’area di impiego, ma non è percettore della relativa indennità supplementare prevista dall’art. 10 della legge n.78/83 (maggiorazione della quota mensile base pari al 60%);

personale percettore di indennità supplementare di comando prevista dall’art. 10 della legge n.78/83 (maggiorazione della quota mensile base pari al 20%).

Alla quota base mensile dovrà essere associata solo una delle summenzionate fattispecie che dà diritto alla maggiorazione. Pertanto, al fine di attribuire al personale quella più favorevole, la valorizzazione dei mesi dovrà avvenire secondo l’ordine sopra riportato (considerando sempre il tetto massimo di 12 mensilità).

PROCEDURE APPLICATIVE A decorrere dal 19 marzo 2025 e fino al giorno 30 aprile 2025, sarà possibile procedere all’inserimento dei mesi utili/non utili ai fini della corresponsione dei compensi in parola utilizzando la maschera all’uopo predisposta sul sito web http://cusi.difesa.it (utilizzabile per l’inserimento dei dati del personale appartenente alla Marina Militare ed Aeronautica Militare), secondo le indicazioni riportate nella già citata Guida Operativa (Allegato 1). Per quanto concerne il personale appartenente all’Esercito Italiano, l’acquisizione dei dati avverrà attraverso l’inserimento degli stessi sulla piattaforma Accessori Web, successivamente resi disponibili sul portale del CUSI attraverso l’interoperabilità dei sistemi.

Decorsa la suddetta finestra temporale, non sarà più possibile effettuare nuove operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare il dato riferito al personale amministrato, se non in una eventuale successiva finestra temporale dedicata esclusivamente alla regolarizzazione di omesse e/o errate segnalazioni. Al fine di prevenire erronee o mancate attribuzioni, si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare:

– che tutti gli aventi diritto siano effettivamente presenti nella banca dati, ivi incluso il personale cessato dal servizio, avendo cura in particolare di verificare per quest’ultimo il numero dei mesi utili fino alla cessazione

-la correttezza delle informazioni già presenti nel sistema.

L’inserimento dei dati dovrà essere effettuato a cura dell’EdO2 presso il quale il personale è amministrato alla data del 18 marzo 2025.

La documentazione contenente gli elementi di informazione inseriti, firmata dal Comandante di Corpo per approvazione/validazione, dovrà essere conservata agli atti e resa disponibile per verifiche a campione/attività ispettiva degli Organi di controllo preposti. 5.1 Personale trasferito o impiegato temporaneamente presso altri EdO a) Nel caso di personale trasferito nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 17 marzo 2025: – l’EdO cedente, qualora non già effettuato, dovrà provvedere al più presto all’invio al nuovo EdO di appartenenza di tutte le informazioni necessarie ai fini dell’inserimento dei dati utili alla corresponsione del compenso; – il nuovo EdO di appartenenza presso il quale il personale è in forza amministrata, dovrà di contro accertarsi di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie, avendo cura di interessare l’Ente cedente in caso di dati mancanti e/o parziali.

CIRCOLARE

Condivisione
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK, (CLICCA QUI) . CI TROVI ANCHE SU WHATSAPP E TELEGRAM, (CLICCA QUI)

Lascia un commento