Come riferito dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, si rappresenta che NoiPA ha comunicato che con la corrente mensilità stipendiale, in applicazione del DPCM in oggetto, è stata riconosciuta agli aventi diritto che risultino in servizio, la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, stabilita dall’articolo 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, relativa al periodo d’imposta compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il predetto beneficio spetta al personale che risulti aver percepito nell’anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro (desumibile dai righi 1 0 2 della CU 2021 redditi 2020).
La detrazione, come previsto nel richiamato DPCM, è applicata entro il limite massimo di 582,50 euro, sull’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio percepito.
NoiPA ha, altresì, riferito che il riconoscimento del beneficio in questione comporterà la rielaborazione e la riemissione delle Certificazioni Uniche 2021 (redditi 2020) di tutto il personale interessato.
Al personale avente diritto, cui non potrà essere corrisposto il beneficio in questione con il cedolino stipendiale in quanto non in servizio, l’importo spettante sarà comunque inserito nella Certificazione Unica 2021, nei campi della sezione “Detrazioni e Crediti” riservati al comparto sicurezza. La somma potrà essere recuperata presentando dichiarazione dei redditi (es. mod. 730/2021).
Nell’evidenziare che la procedura informatizzata dell’ Agenzia delle Entrate, per l’elaborazione del Mod. 730 precompilato, utilizza esclusivamente i dati contenuti nella prima CU emessa da NoiPA e non quelli della CU rielaborata, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730/2021, il personale dovrà necessariamente avere cura di modificare i dati presenti nel Mod. 730 precompilato con quelli indicati nella nuova certificazione.
La predetta Direzione Centrale ha, infine, segnalato che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti recanti la disciplina di dettaglio dell’ Assegno unico e universale per il sostegno dei figli a carico, introdotto con legge n. 46 del 1° aprile 2021, con l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 la corresponsione ai richiedenti dell’istituto dell’Assegno al nucleo familiare previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Con l’ordinario appunto mensile del CENAPS saranno fornite analoghe informazioni agli Uffici Amministrativo Contabili, ai quali il personale potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti.
FONTE SIULP