SIULP: Congedo parentale maggiorato

      Nessun commento su SIULP: Congedo parentale maggiorato

Per avere diritto alla maggiorazione disciplinata dalla legge di Bilancio 2024 che ha previsto una ulteriore mensilità di congedo parentale all’80% nel 2024, e al 60% dal 2025, è necessario che i genitori abbiano terminato l’astensione obbligatoria per maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

È poi sufficiente che uno solo dei genitori fruisca di almeno un giorno di congedo successivamente al 31 dicembre 2023 perché la coppia abbia diritto all’indennità all’80%.

La precisazione è fornita nelle FAQ dell’INPS 2024 sul congedo parentale, conformemente alle istruzioni fornite attraverso la circolare 57/2024. La Manovra non ha modificato la durata del congedo parentale (per la coppia 10 mesi elevabili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi), ma ha previsto che una delle mensilità sia retribuita con un’indennità più alta rispetto all’ordinario 30%. Anche nel 2023 la Legge di Bilancio aveva previsto l’innalzamento di una mensilità all’80%.

Quindi, per gli aventi diritto, i mesi di congedo diventano così retribuiti:

– nel 2024: due mensilità all’80%, sette mesi al 30%, i periodi restanti non sono indennizzati;

– dal 2025: una mensilità all’80%, una al 60%, sette al 30%, le altre senza indennità. Il congedo parentale è regolato dagli articoli 32 e seguenti del dlgs 151/2001, e spetta ai due genitori, nei limiti sopra esposti (dieci mesi elevabili a 11), nei primi 12 anni di vita del figlio.

Di queste mensilità, nove sono indennizzati, le rimanenti si possono utilizzare ma non prevedono retribuzione. L’aumento di una delle mensilità indennizzate all’80% si applica solo se il congedo è utilizzato nei primi sei anni di vita del figlio, o del suo ingresso in famiglia nel caso delle adozioni. E riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

E qui si inserisce la precisazione contenuta nella FAQ:

se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio dopo il tale data, l’ulteriore mensilità indennizzata all’80% spetta comunque a entrambi i genitori.

Il criterio è il seguente: si prende in considerazione l’ultimo congedo obbligatorio fruito, nell’esempio sopra esposto quello di paternità, che sblocca la maggiorazione per entrambi i genitori.

Questo orientamento corrisponde a quanto indicato con la circolare INPS 57/2024.

Quindi, la coppia potrà, in questo caso, fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e di un ulteriore mese all’80%, nel 2024, per effetto della Manovra 2024.

Il diritto spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs n. 151/2001.

A titolo esemplificativo, l’INPS precisa: con un figlio nato il 20 novembre 2023, la madre dipendente termina il periodo di maternità il 20 febbraio 2024.

Se il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024, le indennità spettanti saranno retribuite nel seguente modo:

– il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023);

– il periodo dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione;

– il congedo parentale dal primo gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è invece indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).

Ai genitori residuano dieci giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti dal 2025 scendono al 60%.

Il perimetro della norma rappresentato dal lavoro dipendente rende irrilevanti i congedi eventualmente usati da lavoratrici autonome o iscritte alla gestione separata.

Se il padre è un lavoratore dipendente e la madre una lavoratrice autonoma, deve essere successivo al 31 dicembre 2023 almeno un giorno di congedo di paternità.

Per quel che concerne i lavoratori della Polizia di Stato, come precisato nello scorso numero di questo notiziario, è prevista la piena applicazione della norma (60 giorni nei primi sei anni di vita del bambino), con la retribuzione intera per i primi 45 giorni (trattamento economico congedo straordinario) e all’ottanta per cento per i restanti 15 – per il solo anno 2024 – e l’intera retribuzione per i primi 45 giorni di congedo parentale e la riduzione al 60% per gli ulteriori 15 a partire dal 1° gennaio 2025. Unico limite, come previsto dalla norma, il divieto di cumulo tra moglie e marito.

FONTE SIULP Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento