Con la risposta n.145/2924 pubblicata lo scorso 4 luglio, fornita su apposito Interpello, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla revoca della stipula a favore di terzo e sulle conseguenze fiscali relative all’agevolazione “prima casa”, trattando un caso particolare di applicazione del beneficio.
Il riferimento è alla riduzione delle imposte (registro, ipotecarie e catastali) di cui alla Nota II bis comma 4 dell’art. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 131/86).
Nella nuova fattispecie, si analizza la circostanza di un genitore che acquista (in questo caso dal coniuge) una quota della proprietà di un immobile in rappresentanza legale del figlio minore.
Cosa succede ai benefici fiscali chiesti al momento del rogito nel caso di revoca della stipula stessa? Basta pagare le imposte piene o si perdono anche le altre agevolazioni?
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, per consolidare il diritto all’agevolazione, il minore deve dichiarare di “volerne profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto: senza tale dichiarazione, resa al momento dell’atto, il trasferimento stesso della proprietà rimane suscettibile di revoca o modifica.
La revoca della stipula a favore del minore, pertanto, non comporta la decadenza ma addirittura la non applicabilità dell’agevolazione oltre a richiedere il versamento della maggiore imposta di registro.