http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191224/snpen@s10@a2019@n51970@tS.clean.pdf

Sindacati militari: centri di assistenza fiscale, circoli ricreativi o associazioni a tutela dei diritti?

A breve, il 10 maggio, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2021. Molti sindacati militari offriranno servizi di assistenza fiscale tramite Caf – Centri di assistenza fiscale.

Anche il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri offre servizi di assistenza fiscale in convenzione con la Cisal ai propri iscritti. (QUI la convenzione)

Da qui, però, a immaginare che i sindacati militari possano svolgere tali prestazioni ne passa.

Che l’intenzione di emanare una legge che consenta una libertà sindacale militare disinnescata è stato ben evidente da subito.

Tant’è vero che il Disegno di Legge 1893, in esame al Senato, prevede tra le competenze dei sindacati militari le materie afferenti all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenzialie  assistenziali a favore dei propri iscritti.

Nello stesso Ddl si prevede quale unica forma di finanziamento dei sindacati militari i contributi dei propri iscritti.

Ebbene, contrariamente a qualsiasi associazione sindacale o partito politico i sindacati militari non possono e non potranno ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.

Ciò, probabilmente, trova spiegazione in quel principio di neutralità previsto dalla nostra Costituzione, a quanto pare valido solo per le Forze Armate e di Polizia, visto che in anni e anni di provvedimenti legislativi non è stato ancora risolta la problematica concernente il conflitto di interessi.

Ma senza divagare e venendo al punto della questione che qui si vuole trattare, lo scorso mese di marzo sono stati proposti gli emendamenti al Disegno di Legge in questione, tra cui quello del Relatore che concerne proprio le forme di finanziamento delle associazioni.

Per “aiutare”  le associazioni sindacali militari il Relatore ha proposto un emendamento aggiuntivocomprendendo tra le forme di finanziamento le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

Il primo pensiero è stato: Ma i sindacati militari sono centri di assistenza fiscale?

Beh se si legge l’articolo 5 del DDL si direbbe di si e non solo, poiché sembra che nella visione del legislatore i sindacati militari siano un po’ dei circoli ricreativi[1], possibilmente per pensionati[2], che tra l’altro non possono essere iscritti.

Ma tornando ai centri di assistenza fiscale la seconda domanda che ci si deve porre è: Possono i sindacati militari prestare l’attività di Caf – Centri di assistenza fiscale?

Ovviamente no, a meno che non si modifichi la normativa vigente o si preveda una deroga specifica per i sindacati militari.

Il Decreto legislativo n. 241/1997 individua all’articolo 32 i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Oltre alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, e alle  organizzazioni  alle stesse aderenti, sono individuate le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno  cinquantamila aderenti.

Per quanto possano essere ottimistiche le previsioni del legislatore non pare realizzabile la circostanza per cui un sindacato militare possa essere rappresentativo di un tale numero di iscritti. Basti pensare che il personale della Guardia di Finanza è di circa 60 mila unità.

I limiti imposti per esercitare l’attività di Caf, discendono proprio dalla necessità di una struttura e organizzazione tale da consentire la complessa prestazione di assistenza fiscale, garantita in modo capillare in tutto il territorio italiano, di cui solo associazioni sindacali imponenti possono soddisfareattraverso un numero considerevole di iscritti possa finanziare tale forma di assistenza.

E ciò è esemplare di quanto sia lungimirante questo disegno di legge, in cui sono stravolte tutte le regole e fonti normative che sarebbero previste per analogia, delle vere e proprie eccezioni nell’ambito ordinamentale.

E’ il caso dei differenti limiti di rappresentatività rispetto al pubblico impiego così come alle forze di polizia ad ordinamento civile o, ancora, per la giurisdizione delle controversie sindacali le quali sono affidate al giudice ordinario, anziché a quello del lavoro o, ancora l’assenso, l’accertamento e l’eventuale provvedimento di cancellazione spettante al Ministero competente – ovverosia alla controparte datoriale. (vds precedente contributo)

D’altronde, la stessa norma per l’assenso cui fa richiamo la Sentenza Costituzionale n. 120/2018, l’art. 1475 al comma 1  del Codice dell’Ordinamento Militare cita la costituzione  di  associazioni  o  circoli  fra  militari.

Ed è proprio questa la volontà che traspare dal Disegno di Legge: circoli ricreativi e centri di assistenza fiscale .

Insomma non resta che attendere e comprendere quali saranno le attività consentite ai sindacati militari.

Certo, intanto, i sindacati non staranno a guardare.

                  Fabio Perrotta

(Segretario Generale Aggiunto S.AF.) 

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