Sinafi: Testo della proposta di Legge per l’identificazione del personale delle Forze di polizia

Identificazione agenti in servizio di ordine pubblico e microtelecamere. Proposta di Legge A.C. 317.

E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 317 presentata dall’Onorevole Matteo Orfini (“Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista”) avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi”.

Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da cinque articoli, il proponente ha evidenziato che:

  • il compito delle Forze di polizia è certamente centrale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini italiani. Tale ruolo attribuisce funzioni, ovviamente, molto delicate agli agenti di pubblica sicurezza, quindi è bene che a tali responsabilità corrispondano anche adeguati strumenti per la tutela dei cittadini da eventuali abusi del diritto che occasionalmente si potrebbero verificare;
  • la cronaca ha, purtroppo, registrato episodi in cui dopo abusi da parte delle Forze di polizia non è stato possibile garantire un’adeguata tutela in sede giudiziaria, anche per la difficoltà di riconoscere in maniera univoca l’identità dell’autore di tali abusi;
  • si ritiene, dunque, necessaria una normativa che renda più semplice l’identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti;
  • accanto al tema dell’identificazione degli operatori delle Forze di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, esiste quello, altrettanto sensibile e richiesto dagli stessi operatori delle Forze di polizia, dell’utilizzazione delle cosiddette «bodycam», ossia delle telecamere sulle divise.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

  1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
  2. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l’identificazione dell’operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

   a) all’uniforme indossata, nella parte superiore dell’uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

   b) sul gilet tattico.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di cui all’articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l’eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l’ordine pubblico.
  2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tale fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell’utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
  3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
  4. In caso di notizia di reato, l’accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.

Art. 4.
(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

FONTE SINAFI ( Sindacato  Nazionale FInanzieri)

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