SILF – TAR LAZIO: AL FINANZIERE IN MISSIONE NEL LUOGO DELLA PROPRIA DIMORA SPETTA IL “MANCATO PASTO”

Con la sentenza n. 1006/2025, il T.A.R. Lazio ha ordinato alla Guardia di Finanza di disapplicare la Circolare n. 181845 del 16 luglio 2020 (Compendio trattamento accessorio) nella parte (Titolo II, Capitolo 7 lettera g) in cui si prevede che “qualora la sede di missione coincida la località di dimora del dipendente al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati” e la Circolare n. 4997 del 10 gennaio 2011.

I giudici, chiamati a giudicare su un ricorso presentato da un iscritto SILF supportato dal nostro ufficio legale, hanno evidenziato che l’interpretazione dell’art. 36 comma 11 del d.p.r. 16 aprile 2009 fornita dalla Guardia di Finanza sia incoerente ed irragionevolmente restrittiva, in quanto la norma, difatti, prevede, in via generale, per il personale in trasferta, il diritto al rimborso delle somme previste per il pasto non fruito per ragioni di servizio, senza alcun riferimento alla sede di dimora del dipendente rispetto a quella in cui svolge la missione.

Alcuni emblematici passaggi della sentenza:

non merita condivisione la tesi dell’Amministrazione, secondo cui dal comma 11, ultima parte, dell’art. 36 del d.P.R. 51/2009 si ricaverebbe la regola secondo cui il rimborso spetti solo per il pasto effettivamente fruito. Tale disposizione, in alcun modo, esclude il diritto al rimborso ove il dipendente – per ragioni di servizio – non abbia potuto fruire del pasto.

La lettura ora esposta, oltreché ad essere la più in linea con il tenore letterale delle disposizioni richiamate, evita la conseguenza, del tutto illogica, che al dipendente sia negato il rimborso previsto per il pasto proprio nelle situazioni – invero più disagevoli – in cui la tipologia di servizio espletato non consente al dipendente di effettuare alcuna “pausa pranzo”.

Consegue l’obbligo dell’Amministrazione di disapplicare le circolari impugnate ove interpretate nel senso di ritenere che al personale in trasferta che svolga la missione nel proprio luogo di dimora, e che non abbia potuto fruire del buono pasto per oggettive ragioni di servizio, non spetti il rimborso di cui all’articolo 36 comma 8 del d.P.R. 51/2009.”

Sentenza 1006 2025 TAR Lazio

SILF NAZIONALE

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