Ce lo vogliono rifilare come “Un primo importante passo in avanti” e come “Il miglior compromesso possibile”.
La nostra risposta è “No, grazie. Se il testo è questo, meglio niente!”
Inutile tentare di far passare l’introduzione del modello interforze come un atto di accoglimento delle richieste sindacali, perché la stragrande maggioranza delle sigle era (ed è) contraria o al più indifferente.
Inutile tentare di far passare come grande conquista il superamento del “preventivo assenso”, quando rimane attribuito alla controparte un enorme e molto discrezionale potere di vita o di morte sui sindacati.
Inutile tentare di far passare come una grande conquista il passaggio dalla concertazione alla contrattazione, perché era l’ovvia e doverosa conseguenza della sentenza 120 e perché questa evoluzione è sterilizzata dal resto delle previsioni o delle non previsioni della legge.
Inutile tentare di blandirci, lanciando il messaggio subliminale che con la legge i sindacati otterranno l’agibilità ed i dirigenti sindacali otterranno a breve la poltrona, a scapito dei delegati della rappresentanza. Siamo convinti che l’agibilità sindacale può essere comunque conquistata sul campo attraverso le sentenze e sopratutto teniamo agli interessi dei finanzieri e non li svendiamo in cambio di una poltrona vuota.
Così è una legge trappola che consegna ai militari uno strumento di rappresentanza molto simile a quello attuale (ma a pagamento!) ed è utile solo alle amministrazioni che, senza, sono destinate a soccombere davanti alla giustizia ordinaria o amministrativa, come dimostrano le prime sentenze in materia emanate dopo la sentenza n. 120/2018.
Nessun passo avanti in materia di controllo della corretta, uniforme e concreta attuazione del contratto sul territorio. L’art. 6 demanda genericamente questa funzione ai sindacati e consente (perché altrimenti non avrebbero potuto?!) l’istituzione di articolazioni territoriali che però possono relazionarsi con il solo livello centrale. In pratica meno che gli attuali Co.Ba.R..
Nessun passo avanti sulle materie di competenza. I sindacati saranno competenti sulle stesse materie della Rappresentanza militare e rimane così esclusa la competenza sui criteri generali dell’articolazione dell’orario di lavoro, fondamentale per la risoluzione della stragrande maggioranza delle problematiche, in primis la (fuori controllo) gestione dello straordinario.
Nessun passo avanti in tema di indipendenza dalle amministrazioni. Il grado di controllo e le ingerenze sulla vita sociale dei sindacati previsti dal testo Corda è talmente alto da renderli non meno dipendenti e condizionabili degli attuali organi della rappresentanza militare. Basta leggere l’art. 2 (richiamo al rispetto dei principi di massima operatività e coesione interna per l’attività dei sindacati), l’art. 3 (potere di chiudere il sindacato attribuito alla controparte anche per violazioni molto vaghe e soggette ad ampia discrezionalità), l’art. 8 (limitazioni alle cariche ed ai distacchi dei dirigenti sindacali) o l’art. 14 (possibilità di punire il dirigente sindacale per violazioni di comportamento tanto vaghe quanto soggette a discrezionalità).
Per finire, l’imposizione della competenza del giudice amministrativo in ordine alle controversie per comportamento antisindacale, che si commenta da sola.
Temendo questo epilogo, abbiamo tentato di portare il dibattito oltre i confini del mondo difesa. Purtroppo, non ci siamo riusciti e, ancora una volta, si rischia di approvare una legge che tiene conto solo delle esigenze delle Forze Armate, ignorando che la norma interesserà anche i Carabinieri e, soprattutto, Guardia di Finanza.
Se è vero che:
- le limitazioni ai diritti sindacali del personale militare sono giustificate dalle esigenze di terzietà e soprattutto di massima operatività e coesione interna che caratterizzano la funzione di difesa;
- la Guardia di Finanza svolge una funzione polizia economico-finanziaria che presuppone un grado di operatività e coesione interna molto minore rispetto alla funzione di difesa;
- nel dibattito parlamentare sono state considerate solo le funzioni di difesa, come dimostrano i resoconti parlamentari;
- nel testo Corsa si fa più volte esplicito riferimento alle esigenze della funzione di difesa ed alle Forze Armate (es. art. 2 coesione interna e prontezza operativa o art. 5 “compiti propri delle Forze Armate”) a mai alla funzione di polizia economico-finanziaria;
- lo stesso testo Corda non opera alcuna distinzione rispetto alle funzioni realmente svolte, ma tratta tutti i militari allo stesso modo, basandosi esclusivamente sulla forma militare dell’ordinamento;
è evidente che questa legge non opera un corretto ed equilibrato bilanciamento tra le funzioni concretamente svolte dai finanzieri e le limitazioni imposte. Sotto questo profilo, siamo certi che, se il testo rimarrà questo, sarà oggetto di censura da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dove, è bene ricordarlo, pende il ricorso dei 400 finanzieri.
Sarà forse il caso che al Senato, la politica si assuma la responsabilità di evitare al Paese l’ennesima figuraccia di fronte alle istituzioni internazionali.
29 luglio 2020
SEGRETERIA NAZIONALE SILF
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