Si ammalò durante il Militare dopo una vaccinazione – Il Tar incarica l’Inail quale mediatore tra le parti

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Nel 1999 si ammalò durante il servizio militare, in seguito ad un vaccino antinfluenzale che gli venne inoculato malgrado avesse la febbre. Chiese un risarcimento pari ad € 1.998.406,09. Dopo il silenzio dell’amministrazione, decise di ricorrere al Tar. Trascorsi parecchi anni, il Tar decide di chiamare in causa l’Inail col ruolo di mediatore tra le parti, per stabilire l’importo di una somma risarcitoria che vada bene ad entrambi. Di seguito la sentenza integrale:

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7148 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Benazzi, Sara Guerrini e Pierluigi Lucattoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucattoni in Roma, viale G. Mazzini, 140;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lazio, Sez. I bis, n. 6976/2016, recante la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso, il -OMISSIS-agisce ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla Sezione, n. 6976/2016, che ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni connessi alla patologia sofferta dal primo dopo la vaccinazione anti-influenzale praticatagli durante il servizio militare.

Premette in fatto che detta sentenza, contenente i criteri e le modalità alla luce dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto formulare una proposta di accordo ex art. 34, comma 4, c.p.a., veniva ritualmente notificata al Ministero, che non interponeva alcun appello.

Nel mese di novembre 2016, lo Stato Maggiore della Difesa richiedeva al ricorrente di procedere ad una quantificazione delle somme ritenute dovute.

Questi provvedeva quindi ad inoltrare la quantificazione degli importi spettantigli (per una somma pari a € 1.998.406,09); tuttavia, l’Amministrazione non dava più ulteriore riscontro o seguito.

Essendo ormai ampiamente scaduto il termine di 90 giorni assegnato al Ministero per la formulazione della proposta ed essendo inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 23 gennaio 2017), la parte si è pertanto rivolta al TAR per l’ottemperanza al giudicato frattanto formatosi, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Ministero della Difesa, pur ritualmente notificato il ricorso, non si è costituto in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2017, la causa è passata in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti, anche in rito, di cui all’art. 114 c.p.a., nei termini che seguono.

Non risultando invero avvenuta la formulazione di una somma, concordata tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., come indicato nel titolo esecutivo, va conseguentemente ordinato al Ministero della Difesa di formulare una proposta di risarcimento del danno in favore del ricorrente, secondo i criteri e le modalità indicate nel titolo, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inerzia, si ritiene di nominare sin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile dell’Avvocatura Generale dell’INAIL, con sede in Roma, o un suo delegato, il quale dovrà individuare, in via sostitutiva, una proposta di risarcimento, condivisa tra le parti – che a tal fine dovranno essere previamente sentite – entro il termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’inutile decorso di quello assegnato al Ministero.

Per il caso di suo intervento, si liquida in favore del commissario ad acta un compenso lordo pari a € 1500,00 (millecinquecento/00), da porsi a carico dell’Amministrazione.

Va infine precisato che l’attuale stato della finanza pubblica, collegato a vincoli normativi e di bilancio, nonché l’importo cospicuo della somma dovuta – ancorché non ancora del tutto definita – con le presumibili tempistiche legate all’approvvigionamento e liquidazione della stessa, rappresentano, allo stato, ragioni ostative di cui all’art. 114, comma 4, c.p.a. che giustificano, nella specie, la mancata fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione a titolo di penalità di mora.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:

– ordina al Ministero della Difesa di dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo a formulare una proposta di risarcimento del danno in favore del ricorrente, secondo i criteri e le modalità indicate nel titolo, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;

– nomina quale commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia, il Responsabile dell’Avvocatura Generale dell’INAIL, con sede in Roma, o suo delegato, il quale provvederà ad individuare, in via sostitutiva, una proposta condivisa di risarcimento, entro 120 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero;

– liquida in favore del commissario ad acta, per il caso di suo intervento, la somma di € 1500,00 (millecinquecento/00), da porsi a carico dell’Amministrazione.

Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida equitativamente in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

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