SAP POLIZIA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA DEGLI APPARTENENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Il 6 aprile scorso il Senato ha approvato in via definitiva il Family Act, ossia la legge-delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Attraverso il recepimento della corrispondente Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 è stato, infatti, attivato un processo normativo importante finalizzato ad una maggiore affermazione dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Il SAP, nel cogliere l’occasione, ha pertanto scritto al Ministro dell’Interno e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sottolineando la specificità della funzione svolta dagli appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di migliorare la conciliazione tra i “peculiari” tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti coloro che abbiano compiti di cura in qualità di genitori, sollecitando i seguenti possibili interventi migliorativi per la nostra categoria:

  • previsione anche per le forze di Polizia del congedo parentale fruito su base oraria, in particolar modo per gli appartenenti adibiti allo svolgimento di attività d’ufficio;
  • incremento della modalità di lavoro in smart-working quale ottima opportunità per conciliare lavoro e famiglia sia da parte del padre che della madre, con specifico riferimento alle donne durante lo stato di gravidanza al fine di favorire l’attività lavorativa in tale condizione;
  • incoraggiamento di tutte le iniziative volte alla creazione di asili nido aziendali, anche attraverso l’utilizzo di beni immobili confiscati;
  • allungamento del periodo previsto per la possibile fruizione dei permessi per allattamento;
  • sollecitare l’adozione del provvedimento attuativo del congedo obbligatorio di 10 o 11 giorni per i padri dipendenti pubblici da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
  • definizione in maniera chiara e netta, anche a seguito della recente giurisprudenza in materia, dei criteri per consentire nel caso concreto l’aggregazione nei primi tre anni del bambino dei genitori, uniformando l’applicabilità dell’istituto di cui all’articolo 42-bis del D.lgs. 151 del 2001 per gli appartenenti su tutto il territorio nazionale;
  • previsione, infine, in relazione alla peculiarità della nostra professione, della possibilità di aggregazione presso la sede dove ha luogo la casa famiglia sino al terzo anno di età del figlio facendo ricorso anche all’istituto di cui all’art.7 D.P.R 254 del 1999 (aggregazione temporanea).

 

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