In particolare, per le Modalità applicative, l’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’art. 54, primo comma , del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti saranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento, i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.