Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri, ha proposto il RICORSO COLLETTIVO per il mancato avvio della PREVIDENZA COMPLEMENTARE per il comparto sicurezza difesa e richiesta di RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO per la mancata attuazione, in convenzione con lo Studio legale Riccardo Arcieri.
In seguito alla recente emanazione della Sentenza n. 22807/2020, la quale ha attribuito al Giudice Amministrativo e non alla Corte dei Conti la competenza in ordine al contenzioso sull’eventuale risarcimento danni per mancato avvio della previdenza complementare del comparto sicurezze e difesa, sono stati espressi una serie di commenti e di considerazioni aventi riguardo alla fondatezza giuridica del ricorso che è bene chiarire.
La Sentenza della Corte di Cassazione
Il 20 ottobre 2020 è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22807/2020 con la quale è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 5814/2015 del Tribunale Amministrativo del Lazio, depositata il 21.04.2015, e la sentenza n. 433/2018 della Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello di Roma, depositata il 28.11.2018.
Con la pronuncia sopra richiamata, i Giudici di legittimità hanno statuito il seguente principio di diritto: “La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli arti. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti”.
La Cassazione, dunque, si è espressa in merito alla competenza del giudice e non alla fondatezza del ricorso che vede, comunque, soccombente l’Inps.
La fondatezza del ricorso
Il termine di adesione al ricorso da noi proposto, inizialmente previsto al 30 luglio scorso, è stato prorogato sia per consentire una maggiore adesione e sia per attendere l’orientamento dell’attesa pronuncia della Corte di Cassazione e, quindi, valutare i conseguenti adempimenti legali.
Il ricorso, quindi, proseguirà ugualmente mediante presentazione al giudice amministrativo anziché alla Corte dei Conti, con l’obiettivo primario di ottenere l’istituzione della Previdenza Complementare e l’eventuale risarcimento del danno futuro.
Per maggiori informazioni invitiamo alla lettura del contributo RICORSO COLLETTIVO GRATUITO PREVIDENZA COMPLEMENTARE E RISARCIMENTO DANNO FUTURO – Presupposti giuridici.
Per eventuali domande è possibile consultare le FAQ – Domande e risposte nel nostro sito,
Al fine di dirimere alcune illazioni circa la presunta strumentalizzazione del ricorso , intendiamo chiarire non vi è alcuna azione in tal senso da parte del Sindacato Autonomo dei Finanzieri, per il quale il ricorso stesso è piuttosto un onere, avendo assunto parte del costo a proprio carico.
La nostra iniziativa non è legata ad alcun interesse economico, ma ha quale unico intento quello di avvicinare i nostri colleghi finanzieri al sindacato, mediante l’espressione di forme di tutela, dei diritti economici e non solo, che consentano di comprendere l’importanza delle associazioni sindacali nel panorama militare.
Il Segretario Provinciale
Fabio Perrotta
Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti al S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri
(Salvo contributo spese una tantum di € 10 da versare al legale incaricato per il giudizio di primo grado).
ADESIONE PER TUTTO IL PERSONALE.
Per iscriversi (quota associativa 10 €) tramite il link: Iscriviti al SAF
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