Rimozione dal grado e arresto per il Militare Dopo anni il Tar annulla tutto e lui chiede i danni

Un Finanziere ha chiesto un risarcimento dei danni morali, esistenziali, biologici ed economici nella misura di euro cinquecentomila/00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, subiti per effetto della perdita del grado per rimozione inflittagli dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza.  Il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso.

Un Finanziere ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della determinazione con cui il Comandante in Seconda della Guardia di finanza inflisse la sanzione della perdita del grado per rimozione, successivamente annullata dal TAR Lazio .

Il Finanziere nel marzo 1994 fu arrestato e sospeso dal servizio. Nel luglio dello stesso anno venne rilasciato,  ma  rimase sospeso dal servizio per altri 7 mesi. Ci vollero 4 anni prima che il Tribunale di Napoli emettesse la sentenza di assoluzione “il militare non ha commesso i  fatti contestati” dissero i giudici.



Nulla da fare. Nel 1999 il Comandante della 17^ Legione della Guardia di Finanza di Taranto ordinò un’inchiesta formale a carico del militare, al termine della quale il militare venne sanzionato con la perdita del grado per rimozione.

Sei anni dopo il TAR Lazio accolse l’istanza cautelare del finanziere, sospendendo l’efficacia della sanzione. Il  Militare venne quindi riammesso al servizio nell’ aprile del  2000, ma con riserva. Nel 2004 finalmente la vicenda ebbe fine. Il TAR  Lazio annullò tutti i provvedimenti ed il militare fu pienamente reintegrato( Sentenza corretta con decreto nel febbraio 2005) .

Nel 2007 il finanziere si rivolse nuovamente al Tar, ma questa volta per chiedere i danni morali, esistenziali, biologici ed economici scaturiti sulla sua persona da tutta la vicenda. Invocò gli artt. 2, 4 e 32 Cost. e 2043, 2059 e 2087 c.c., chiedendo il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo provvedimento  con cui gli venne irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione.

In particolare, il militare invocò il ristoro dei danni subiti per la lesione del diritto al lavoro e del “diritto di esplicazione della personalità nelle formazioni sociali, positivizzato dall’art. 2 della Costituzione”, per le sofferenze psicologiche che avrebbero comportato un danno morale, esistenziale e biologico, per il pregiudizio alla vita di relazione, per la mancata possibilità di partecipare ai concorsi interni, per il blocco dei periodici avanzamenti di carriera e la mancata percezione degli stipendi dal febbraio al  luglio del  2000; chiedendo infine  il risarcimento del danno biologico, conseguente anche alla violazione dell’art. 2087 c.c., che sarebbe desumibile dalla certificazione medica in atti.

Il Tar Lazio, con la sentenza emessa lo scorso 6 marzo,  ritiene che solo alcuni dei danni prospettati dal ricorrente siano meritevoli di tutela risarcitoria. Secondo i giudici , il danno che deve essere riconosciuto è solo su un provvedimento , mentre sono insussistenti le rivendicazioni circa la progressione di carriera e la mancata corresponsione degli stipendi , in quanto la Guardia di finanza, a seguito del provvedimento di riammissione definitiva in servizio, ricostruì, a fini giuridici ed economici, la sua carriera

Quanto al danno esistenziale, secondo i giudici non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata <danno esistenziale>, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità. I giudici non hanno riconosciuto neanche il danno morale e biologico, in quanto,  “nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula <danno morale> non individua una autonoma sottocategoria di danno, mentre in riferimento al dedotto danno biologico nei due certificati  con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo Sezione 5 – Centro Salute Mentale si limitò ad attestare che  il finanziere era stato sottoposto a visita specialistica,  senza particolari referti .


Inoltre secondo  i giudici, il danno prospettato da parte ricorrente in riferimento alla mancata possibilità di partecipare ai concorsi interni è carente di prove, in quanto avrebbe dovuto produrre documentazione che testimoniasse il diniego di partecipazione.

Riconosciuto invece il “diritto al lavoro”. Secondo il Tar , la domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento con riferimento all’invocata lesione del diritto al lavoro  e alle conseguenze relazionali, nell’ambiente di lavoro e non, derivanti dalla sanzione della massima gravità illegittimamente applicata nei confronti del militare

Nella fattispecie -sostengono i giudici- l’irrogazione della sanzione di massima gravità, consistente nell’espulsione dal Corpo, ha indiscutibilmente leso in maniera significativa  il diritto al lavoro la cui tutela è assicurata non solo dagli artt. 1 comma 2 e 4 ma anche dall’art. 2 della Costituzione. Ed infatti- continuano i giudici – il lavoro costituisce senza dubbio uno strumento di esplicazione della personalità dell’individuo a cui è correlato il diritto dello stesso a che tale realizzazione avvenga con modalità non pregiudizievoli in una “formazione sociale”  quale è l’ambiente di lavoro.

Secondo i giudici inoltre, nella procedura sanzionatoria vi è stata una violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. Nella fattispecie il Tribunale ritiene che sia ravvisabile la colpa dell’amministrazione che, in palese violazione dell’art. 653 c.p.p., ha posto a fondamento del procedimento disciplinare proprio quei fatti la cui sussistenza è stata incontrovertibilmente esclusa dalla sentenza del Tribunale penale di Napoli.

In relazione all’accertata violazione del diritto al lavoro e alle conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate, in termini di pregiudizi per l’immagine e per la vita di relazione, il Tribunale ha quantificato il  danno nei confronti del Finanziere stimabile in  euro seimila/00 oltre interessi legali , condannando  il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro seimila/00, disponendo la compensazione delle spese processuali nella misura di metà delle stesse e condanna, in solido, il Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di finanza a pagare, in favore del ricorrente, la parte non compensata di tali spese il cui importo si liquida, complessivamente per i predetti enti, in euro millecinquecento/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.



 

Loading…

Loading…

loading…


Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento