https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/benefici-previdenziali-e-retributivi-ai-militari-impiegati-nelle-missioni-onu

Rimborso spese di trasferimento anche al personale posto in congedo.

Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della L. n. 18 dicembre 1973, n. 836).

La Direzione Generale, ha espresso il porprio parere sulla possibilità di estendere i benefici di cui all’art. 23 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 anche al personale cessato dal servizio a domanda, in possesso dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici-

Nel merito – osserva Persomil – il succitato art. 23, comma 1 riconosce al personale collocato a riposo che debba trasferirsi dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale, le indennità e i rimborsi previsti agli artt. 18, 19 e 20, nonché l’indennità di prima sistemazione.

La funzione dei suddetti benefici è quella di sopperire alle maggiori necessità che incontra il dipendente per lo spostamento dal luogo in cui era obbligato a risiedere per ragioni di servizio
verso una nuova residenza.

La finalità è, dunque, quella di ristorare gli effettivi disagi derivanti
dalla nuova sistemazione e consentire all’interessato di far fronte alle relative spese.

Ciò premesso, la risoluzione della problematica posta all’attenzione della DGPM è strettamente connessa al significato da attribuire all’espressione “collocamento a riposo”, utilizzata dalla norma.

Secondo un’interpretazione più restrittiva, adottata dalla giurisprudenza meno recente, il collocamento a riposo per effetto del raggiungimento dei limiti di età avrebbe natura diversa da
quello conseguito tramite dimissioni volontarie, in quanto in quest’ultimo caso l’estinzione anticipata del rapporto di impiego avviene a seguito dell’esercizio di una facoltà attribuita al
dipendente.

Sicché il “vantaggio indennitario” dovrebbe essere riservato unicamente ai destinatari di un provvedimento autoritativo, gravati dalle spese sostenute per rientrare nel domicilio elettivo, diverso da quello dell’ultima sede di servizio.

Questa tesi applicativa va, tuttavia, riletta alla luce dell’attuale quadro normativo, atteso che l’art. 2229 del D. lgs. n. 66/2010 ha disciplinato una particolare tipologia di cessazione dal servizio
prevedendo, ai fini della contrazione organica del personale di cui all’art. 2206-bis, il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

Il comma 3, in particolare, ha sancito che tale cessazione dal servizio è equiparata a quella per raggiungimento dei limiti di età, sicché al personale interessato competono, in aggiunta a qualsiasi altro istituto, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio fino al limite di età.

Sulla scorta di tale assimilazione consegue, evidentemente, che alle suddette categorie di personale debbano essere corrisposti
anche i benefici di cui al succitato art. 23 della L. n. 836/1973, quale effetto discendente dal collocamento in congedo ai sensi dell’art. 2229 del D.lgs. n. 66/2010.

Ciò posto – conclude la circolare – secondo una rinnovata valutazione del contesto normativo di riferimento, le indennità e i rimborsi di cui all’art. 23 della L. n. 836/1973 spettino, oltre che al personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, anche a quello cessato dal servizio ai sensi dell’art. 2229 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in ragione della completa equiparazione di
tale tipologia di cessazione a quella per età.

La circolare DGPM/12^/4^/288137/1^/C-17 in data 30 dicembre 1998 è, pertanto, abrogata.

QUESTA CIRCOLARE LA TROVI QUI

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