https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

Riesame dei trattamenti pensionistici su art. 54. La Circolare dell’INPS

Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti

INDICE

1. Premessa

2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni

3. Modalità applicative

4. Gestione del contenzioso giurisdizionale

5. Gestione dei ricorsi amministrativi

1. PREMESSA

Con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale e di questione di massima, hanno dato soluzione ad alcuni quesiti in materia di determinazione, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del calcolo della pensione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), enunciando alcuni principi di diritto.

In particolare, i quesiti presi in considerazione dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti riguardano l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo del trattamento di pensione riferito alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che al 31 dicembre 1995 vantavano:

a) un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni;

b) un’anzianità utile inferiore a 15 anni.

In relazione al quesito di cui alla lettera a) la Corte dei Conti, sulla base dei ragionamenti e delle argomentazioni esposte, ha stabilito, in merito alle modalità applicative del predetto articolo 54, che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo.

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera b) le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”. Conseguentemente: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Si fa presente che i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.

2. RIESAME DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 PARI O SUPERIORE A 15 ANNI E INFERIORE A 18 ANNI

Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 1092/1973 e quelli previsti dalla legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni anche se, per i soggetti richiamati dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.

Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, prevedendo, per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in esame, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.

3. MODALITÀ APPLICATIVE

L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.

I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.

4. GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.

I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.

5. GESTIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.

Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.

In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2016. La circolare integrale la trovi QUI

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