Riconoscimento della maggiorazione del F.E.S.I. per lo svolgimento di specifici incarichi nei confronti del personale Nocchiere di Porto appartenente alla figura professionale del Soccorritore Marittimo

Riferimento Circolare M_D SSMD REG2021 0067807 09-04-2021.

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – tra le varie finalità statuarie tende sostanzialmente a mantenere e, ove possibile implementare, lo stato di benessere dei propri iscritti e dei militari della Forza Armata e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in generale.

Premesso quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale in relazione alle doglianze rappresentate da alcuni dei propri iscritti, ritiene doveroso portare alla Vostra Autorevole attenzione una criticità emersa nei confronti del personale appartenente alla figura professionale citata in argomento.

In buona sostanza l’allegato “D” della circolare M_D SSMD REG2021 0067807 09-04-2021 ha individuato per l’anno 2020 alcuni incarichi specifici che danno diritto alla corresponsione di una maggiorazione del F.E.S.I.; tra questi viene anche indicata la figura del soccorritore marittimo, ma nella descrizione analitica dell’incarico il predetto allegato riporta le seguenti parole:

“Personale degli equipaggi fissi di volo delle Capitanerie di Porto classificato soccorritore (figura istituzionale, istituita dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto n. 405/2017, che individua il personale che ha superato il corso di addestramento) che svolge effettivamente, come rilevabile da provvedimento del Comandante, attività di soccorso marittimo. È da considerarsi equipollente il personale dell’Aereonautica che, con provvedimento del comandante:

–        provvede e/o coopera alla ricerca, il salvataggio e il recupero di personale, naufraghi, dispersi, arrivando col mezzo aereo, ovvero utilizzando attrezzatura subacquea;

–        coopera nella sperimentazione e nel collaudo degli equipaggiamenti di sopravvivenza ed emergenza e collabora alle operazioni di assistenza medica, imbarco/sbarco di feriti.”

La lettura della descrizione, così come riportata nel sopracitato allegato “D” da parte del personale deputato all’inserimento dati – giornate utili nella Banca Dati Stipendiale Unica ha generato un fraintendimento, in quanto la figura del soccorritore marittimo non è quella indicata nel predetto allegato (trattasi in effetti dell’Aerosoccorritore Marittimo) ma bensì quella che viene descritta nel menzionato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 405 in data 09.08.2017, che ad ogni buon fine si allega alla presente, che all’articolo 1 (Istituzione della qualifica di soccorritore marittimo) cita:

E’ istituita la qualifica di soccorritore marittimo (rescue swimmer), quale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera impiegato su unità navali che ha superato un previsto corso di addestramento con esame finale.

Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, al fine di eliminare il nocumento operato nei confronti degli specialisti in parola, si chiede a codesti Alti Comandi Militari, nonché agli Enti in indirizzo di voler apportare (in modo da poter consentire il pagamento dell’emolumento agli aventi diritto durante il corrente Esercizio Finanziario) le dovute correzioni al più volte menzionato allegato “D” alla circolare M_D SSMD REG20210067807 09-04-2021 inserendo in modo inequivocabile la figura del soccorritore marittimo (rescue swimmer) tra quelle destinatarie delle maggiorazioni previste per coloro che espletano specifici incarichi.

Certi di un pronto riscontro porgiamo distinti saluti.

Roma, lì 24 Maggio 2021

Il Segretario Generale Nazionale

dr. Pasquale DE VITA

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