Richiesta tamponi gratuiti al Comando Generale della Guardia di Finanza dal Sindacato Autonomo dei Finanzieri e dal Sindacato Italiano Militari GdF.

Di seguito la richiesta inoltrata al Comando Generale da parte del S.AF. Sindacato Autonomo dei Finanzieri e del Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza, per la richiesta dei test antigenici Covid-19 gratuiti. (preleva qui)

Il Servizio sanitario della Guardia di Finanza deve provvedere all’assistenza  sanitaria e alla tutela della salute del personale tra cui gli esami diagnostici.

 

OGGETTO:  Decreto Legge del 16 settenbre 2021 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Test antigenici gratuiti.

Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto legge del 16 settembre, ha aggiunto l’art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) nel decreto legge n. 52/2021, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In sintesi è stato introdotto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per i dipendenti pubblici di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui gli stessi svolgono l’attività lavorativa.

Tra i soggetti destinatari dell’obbligo è ricompreso il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Per il citato articolo 9, comma 2, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  1. a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine   del prescritto ciclo;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Sempre l’art. 9 quater attribuisce ai datori di lavoro la verifica del rispetto circa le prescrizioni sopra richiamate, i quali dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative concernenti le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19.

Nel premettere che le scriventi organizzazioni sindacali non hanno alcuna posizione ideologica pregiudiziale rispetto alla validità della vaccinazione, quale strumento utile per contrastare la diffusione del Covid-19, occorre considerare che, in assenza di un obbligo vaccinale, rimane libera la scelta all’adesione alla campagna vaccinale.

È questo il motivo per cui riteniamo che non siano ammissibili forme discriminatorie, che possano limitare e comprimere i diritti di coloro che non abbiano potuto vaccinarsi o abbiano scelto di non aderire alla copertura vaccinale.

Le disposizioni governative, attuate mediante il citato decreto legge, se da un lato costituiscono un ulteriore elemento di sicurezza per tutti i lavoratori, di converso comportano una forma coercitiva al vaccino a causa della dipendenza di natura economica.

Al riguardo, riteniamo necessaria la rimozione di tutte quelle condizioni che inducano alla vaccinazione coloro che non vi hanno aderito, a causa di vincoli di natura economica e non per una propria convinzione.

In considerazione di tali contingenze, nell’ambito della dialettica che attiene alle consultazioni delle associazioni sindacali sulle questioni d’interesse, si richiede a codesta Autorità di vertice la messa a disposizione di test antigenici covid 19 a favore di coloro che non sono vaccinati.

L’effettuazione di detti test in forma gratuita, potrebbe essere garantita sia presso le strutture sanitarie e presso i poliambulatori infermieristici e sia presso esercizi convenzionati di laboratorio di analisi o presso farmacie.

La contingenza proposta trova fondamento nelle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale concernente l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario del Corpo, il quale prevede un obbligo specifico in capo al Servizio  sanitario del Corpo della Guardia  di Finanza, il quale deve provvedere all’assistenza  sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio nel medesimo Corpo[1].

La disposizione individua tra le forme di assistenza sanitaria connessa all’espletamento dell’attività d’istituto gli esami diagnostici e, ai fini della tutela della salute, l’erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche ritenute di peculiare interesse per il servizio, che possono essere assicurate mediante la contribuzione da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri.

Pertanto, al fine di consentire al personale dipendente lo svolgimento dell’attività lavorativa e di tutelarne la salute, si richiede di voler dare adito alle determinazioni afferenti al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a favore della Guardia di Finanza, tramite deliberazione del Consiglio  di  amministrazione del citato Fondo.

In considerazione della prossimità dell’entrata in vigore delle disposizioni governative, nell’immediato si richiede di voler emanare apposite direttive affinchè le misure emergenziali già previste – quali il lavoro a distanza, la dispensa temporanea e le deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro – siano applicate precipuamente per il pesonale sprovvisto della certificazione verde obbligatoria per l’espletamento del servizio.

Nell’auspicare tempestive direttive in tal senso, si porgono cordiali saluti.

 Sindacato Autonomo dei Finanzieri    Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza

[1]   Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 10 maggio 2018, concernente l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario del Corpo, emanato, in data 10 maggio 2018, in attuazione dell’art. 64, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

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