http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200311/snciv@s30@a2020@n07017@tO.clean.pdf

Quella strana storia occorsa ad un Capitano dell’Esercito

Nel dicembre 2008 un militare, che all’epoca rivestiva il grado di capitano,  appena arrivato a Messina di rientro dalla Scuola Interforze per la Difesa dell’Esercito Italiano, dove fino al giorno precedente aveva prestato servizio di Capitano Medico nella Riserva Selezionata , mentre si trovava in un bar in attesa dei propri genitori per poter rientrare a casa, con ancora indosso la divisa,  venne sottoposto ad un controllo da parte di cinque agenti della Polizia Militare, i quali procedettero alla sua identificazione e lo interrogarono circa le ragioni della sua permanenza in quel locale in uniforme militare.

L’uomo , malgrado la forte sorpresa, ebbe un comportamento collaborativo (risultante anche dalla relazione di servizio), ma i militari gli intimarono comunque di seguirli in caserma, dove venne trattenuto in infermeria per circa due ore per essere sottoposto a visita medica psico-fisica al fine di accertare un eventuale stato di ebbrezza.

L’esito dell’esame risultò negativo, ma malgrado ciò, successivamente, gli venne notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo da parte del Nucleo Carabinieri di Polizia Militare del Comando di Messina, per la violazione prevista dall’art. 498 c.p., per aver indossato in pubblico la divisa dell’Esercito italiano con il grado di Capitano.

L’ex militare si rivolse al Giudice di Pace di Messina che accolse l’opposizione, accertando che aveva diritto ad indossare la divisa sino alle 24,00 del giorno successivo. Ma ancora, in base alle risultanze dell’accertamento da parte della Polizia Militare, gli era stato notificato anche il divieto di detenere armi e munizioni. Rivoltosi al T.A R. Sicilia, l’accusa venne respinta per “ travisamento dei fatti” ovvero per incompatibilità della contestata condizione di ubriachezza con quanto accertato dagli Ufficiali.

L’uomo in seguito adì le vie legali per chiedere il risarcimento per i gravi danni morali subiti a causa della lesione del suo diritto all’immagine, per le modalità con cui era stato sottoposto al controllo, nonché a causa della privazione, per oltre due ore, della sua libertà personale. Chiese, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale conseguito all’emissione dei due illegittimi provvedimenti amministrativi, che, seppure tempestivamente impugnati, avevano avuto l’effetto di determinare la sua estromissione da un programma di missione in Kosovo, per il quale aveva ricevuto apposito incarico, nonché il divieto di detenere armi e munizioni.

Si costituirono in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, contestando la domanda sul presupposto che il controllo di Polizia Militare si era svolto in conformità alla legge e rilevando comunque che il giudizio relativo alla legittimità della revoca della licenza di porto d’armi e la conseguente domanda di risarcimento apparteneva alla giurisdizione amministrativa.

Si costituirono inoltre i militari, chiedendo il rigetto della domanda attorea,e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 11.

Il  Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2485/2015, condannò il militare a rifondere ai convenuti, in solido fra loro, le spese di lite.  La Corte d’appello escluse in seguito qualunque arbitrarietà nell’accertamento, eseguito con modalità del tutto regolari, da un numero di militari adeguato al tipo di controllo da effettuare (identificazione di un militare di cui era stato segnalato lo stato di ubriachezza con la possibilità che lo stesso fosse armato).

Secondo i giudici non vi era stata alcuna illegittima coercizione, avendo i militari solo proseguito il controllo in caserma per gli ulteriori accertamenti sul suo status militare e sulle sue condizioni psicofisiche (attività quest’ultima opportuna e necessaria, considerato che, a quanto risulta dalla relazione di servizio, i militari avevano constato che il militare emanava odore di alcool, pur non risultando elementi indubbi per accertarne lo stato di ubriachezza).

Peraltro l’uomo aveva acconsentito volontariamente all’invito a recarsi in caserma. Infine, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’attore alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti in via solidale, procedendo ad una nuova liquidazione, autonoma e separata, di dette spese in favore dei soli Ministeri, stante la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale da parte degli altri soggetti.

L’uomo non si è arreso ed è arrivato ad adire la Cassazione. Nel 2020 i  giudici pur accogliendo in parte il ricorso,  hanno cassato in relazione la sentenza impugnata decidendo di compensare le spese nel merito.

Avendo la Corte di merito correttamente ritenuto la controversia di bassa complessità, l’importo delle spese avrebbe dovuto riferirsi ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile, tenendo conto unicamente delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.

La Corte – si apprende dalla sentenza – rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito ritiene sussistano i presupposti di particolarità e complessità delle questioni trattate per giustificare la compensazione delle spese sia del giudizio di appello che di quello legittimità.

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