Ecco gli aumenti previsti per il personale non dirigente delle Forze Armate 2016- 2018

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d. Trattamento di missione (Art.14)
La portata della norma come novellata dal D.P.R. in esame consente, relativamente alla già considerata possibilità di raggiungere il luogo della missione utilizzando un “mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione”, di fruire del rimborso esclusivamente per una somma nel limite del costo del biglietto di 1^ classe ovvero di classe superiore purché non determini maggiore onere per l’Amministrazione e, comunque, prendendo
in riferimento il primo treno utile rispetto all’orario di partenza indicato nell’ordine di missione, è quello dichiarato dall’interessato nel quadro C) del medesimo foglio di viaggio, per le tratte intermedie e di rientro.
Resta invariato l’obbligo del militare di allegare, al momento della consegna del relativo foglio di viaggio, idonea documentazione (la stampa derivante dalle biglietterie telematiche ovvero dichiarazione sostitutiva) che certifichi/attesti il costo dei biglietti riferiti alle tratte, il relativo importo, le date e gli orari dei viaggi, conforme alla dichiarazione sottoscritta nella parte “C” del predetto foglio di viaggio.

e. Indennità pensionabile (Art. 4, comma 2 e Art. 20 D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 – Forze di Polizia)
L’indennità pensionabile spettante al personale militare delle Capitanerie di Porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è rideterminata, per effetto degli incrementi disposti dall’art. 20 del D.P.R. n. 39/2018 (Forze di Polizia) e delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 40/2018 (Forze Armate), come riportato nella Tabella 10 in allegato “M”.

4. CONCLUSIONI
In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare, per le rispettive operazioni di adeguamento dei trattamenti economici al personale interessato nei termini anzidetti e di corresponsione dei relativi arretrati, da effettuarsi possibilmente a partire dal primo mese utile, compatibilmente con le esigenze di
cassa.

La corresponsione degli emolumenti in argomento va, comunque, disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall’articolo 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli atti di attribuzione delle competenze in questione saranno formalizzati successivamente.
Si precisa che gli istituti di carattere giuridico/normativo oggetto della presente concertazione saranno trattati in apposita circolare che sarà emanata successivamente.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa MONTEMAGNO Gabriella Per scaricare il Decreto integrale, clicca su Concertazioneeconomica2016_2018

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