Un pilota dell’ Aeronautica Militare nel 2014 precipitò con un caccia AMX . Secondo l’accusa il militare non seguì l’itinerario di volo, ma si recò sui cieli del proprio paese nativo per effettuare alcune manovre acrobatiche. Durante le manovre qualcosa andò storto e perse il controllo del caccia facendolo schiantare al suolo.
Nell’agosto del 2014 il pilota avrebbe dovuto effettuare una presentazione in volo con un caccia AMX del Centro Sperimentale Volo – Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare. Il giorno precedente era stata pianificata una missione di trasferimento dall’Aeroporto Militare di Pratica di Mare verso l’Aeroporto Militare di Istrana.
Dopo il decollo,precisamente all’altezza di Frosinone, il pilota invece di fare rotta verso Ortona (CH) come da piano di volo, si sarebbe diretto, senza giustificato motivo, dapprima verso Ceprano (FR) e quindi verso Carovilli (IS), suo paese di origine.
Poco dopo il decollo , il capitano eseguì alcune manovre acrobatiche a bassissima quota ed al di fuori dei limiti operativi consentiti, ma qualcosa andò storto e precipitò su una collinetta boscosa, in località Fratangelo . Nell’impatto il velivolo andò completamente distrutto.
La Procura, dopo i rilievi di rito, determinò un danno all’erario pari complessivamente a 3.754.205,62 di euro, di cui 3.642.727,83 quale valore del velivolo, euro 2.403,54 per il valore del carburante, euro 89.228,00 per costi di rimozione rottami ed euro 19.846,25 per danni da disservizio.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia chiese al G.l.P. il rinvio a giudizio del pilota poiché lo ritenne responsabile dei reati di “inosservanza di istruzioni ricevute” aggravata e peculato militare aggravato.
Il militare, convocato dalla Procura Regionale, rilasciò una dichiarazione: non era mia intenzione distruggere il velivolo AMX, né causare alcun danno , in merito al piano di volo, lo stesso era stato inoltrato come volo VFR (regole del volo a vista) secondo regole GAT (traffico aereo generale) che, dopo Frosinone, si svolgeva in spazio aereo di classe GOLF (spazio aereo libero ovvero non controllato). In tali spazi aerei un volo VFR GAT può essere condotto liberamente anche senza piano di volo ed anche senza contatto radio. In uno spazio aereo di classe Golf non vi sono enti di controllo. Ma solo enti (FIC/FIS) che forniscono informazioni di traffico e servizio di allarme”.
La Procura regionale non rimase particolarmente colpita dalle dichiarazioni del militare e lo citò in giudizio , ravvisando la responsabilità amministrativa. Secondo la stessa procura, il militare, “in spregio ed in contrasto con elementari obblighi di servizio” si era diretto, “deviando dalla rotta autorizzata”, “presso il centro abitato di Carovilli (IS) e, al di sopra dello stesso, in spregio alle più elementari regole di servizio e di cautela che i suoi superiori gerarchici hanno dichiarato invece che sussistessero, effettuò manovre acrobatiche e pericolose, ingiustificate ed ingiustificabili, con parametri di volo inidonei per evitare l’assunzione di condizione di volo irrecuperabile, causando l’incidente di volo sopradescritto che determinò la distruzione dell’aeromobile militare AMX Matricola Militare 7115, in assenza di concause attribuibili a ·fattori tecnici o ambientali”.
In particolare, quanto alla violazione del piano di volo, la Procura regionale evidenziò che “la deviazione di rotta compiuta dal capitano, in assenza di qualsivoglia causa oggettiva esterna (es: condizioni meteo, presenza di altri velivoli), od interna al mezzo {es: guasti e malfunzionamenti), fu del tutto volontaria e, comunque, non dovuta alla sussistenza di un giustificato motivo.
L’allora comandante del Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare, nell’ambito del procedimento penale-militare, disse: Il programma di Volo Giornaliero è un atto da me decretato e con tale atto affido le missioni ai singoli Piloti. Il Piano di Volo e la Pianificazione di Rotta sono documenti redatti dal Pilota al fine di realizzare le missioni indicate nel Programma di Volo Giornaliero.
La missione che avevo affidato in data 01/08/2014 al Capitano, lasciava al Pilota la discrezionalità di scegliere la rotta più opportuna per giungere a destinazione, ma posso affermare, di non ravvisare al momento alcun ragionevole giustificazione per la condotta del predetto Capitano che si è portato sul paese di Carovilli. Tale condotta, in assenza di un giustificato motivo, è estranea agli obiettivi della missione”.
Durante il menzionato procedimento penale-militare, al Comandante del Centro Sperimentale Volo di Pratica di Mare, fu chiesto: “Una missione di trasferimento, quale quella che, in data 01.08.2014, il capitano doveva assolvere, può contemplare anche passaggi a bassa quota su centri abitati e l’esecuzione di manovre del tipo John Derry Roll?”,Il comandante rispose nel seguente modo:
“No. Preciso però che sono possibili passaggi su centri abitati, a meno di specifici divieti, e comunque nel rispetto della quote minime previste. Manovre di quel genere sono effettuate da piloti incaricati di eseguire le presentazioni in volo di velivoli, ma sempre e soltanto in ambienti controllati ed in conformità del programma di volo approvato.
In particolare, quando si effettua una manovra in volo di un velivolo, nel programma di volo è scritto “Presentazione in volo dell’aeroplano” e ciò autorizza il pilota a fare questa ed altre tipologie di manovre a quote significativamente inferiori ai 300 metri per dimostrare le caratteristiche operative dell’aeroplano. Nel caso di specie non era contemplato che il cap. Sferra effettuasse una o più manovre di quelle che si effettuano solitamente nelle presentazioni”.
La scatola nera dell’ AMX non fornì elementi riconducibili a malfunzionamenti o avarie, e fu esclusa anche l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra le sostanze presenti a bordo del velivolo (combustibile, olio motore e fluido idraulico) e l’evento.
Il Tribunale militare di Roma nel 2016 condannò l’ufficiale alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione militare, spese e conseguenze di legge, ivi compresa la rimozione del grado” per inosservanza di istruzioni ricevute aggravata e Peculato militare aggravato , uniti dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 48 ult. parte c.p.m.p..
Nell’ ottobre 2018, il capitano , tramite il suo Avv. Alberto CUCCURU, eccepì l’assenza di colpa grave, poiché , a detta della difesa, prima dell’impatto tentò ogni possibile manovra secondo manuale (vi sarebbe stato un errore di calcolo della posizione effettiva del velivolo) ed avendo evitato ogni pericolo per la comunità, ritardando all’uopo anche l’abbandono dell’aeromobile e mettendo così a rischio la propria vita (comportamento altruistico incompatibile, in tesi, con la gravità della colpa), lamentò anche una carenza addestrativa secondo quanto disposto dalla direttiva SMA-43 .
La difesa inoltre sostenne che il militare effettuò le manovre acrobatiche perché doveva effettuare un’esibizione variata rispetto al consueto, che richiedeva [direttiva SMA-43 ] minimo cinque prove di esecuzione mentre ne aveva effettuate soltanto n. 3 (tra il 29 e il 31 luglio 2014), quindi avrebbe deciso di effettuarne una (in tesi non ripetibile a Pratica di Mare, se non previa chiusura dell’aeroporto e in assenza di traffico in avvicinamento a Fiumicino) nel territorio di Carovilli, in quanto disabitato, a lui noto e di classe Golf.
Stralcio di sentenza della Corte dei Conti
In via preliminare, ritiene il Collegio di non poter accogliere l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c., avanzata dalla difesa . Il giudizio penale militare è stato ormai definito con sentenza di condanna passata in giudicato , mentre non risulta ancora definito il procedimento penale ordinario per il reato di disastro colposo ex art. 449 c.p. .
Il giudice penale militare – sostiene il collegio – ha chiarito che nel corso di detti voli di collegamento, in quanto funzionali al trasferimento di persone e mezzi, potevano anche esser effettuate manovre addestrative, ma “soltanto come opportunità di allenamento a effettuare una navigazione secondo le regole del volo a vista, in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, ovvero del volo strumentale” .
Le indagini hanno escluso che il sinistro fu dovuto a cause tecniche”” e fu pure esclusa l’ipotesi dello sviluppo di un incendio a bordo prima dell’impatto sul suolo, che peraltro non trova riscontro, neppure nelle registrazioni delle ultime parole pronunziate dal pilota prima dell’impatto al suolo dell’aeromobile.
Esclusa anche la rilevanza causale, finanche quale fattore concorrente, di ipotetiche carenze addestrative del pilota. Quanto al danno all’erario, pur formalmente corretto, richiede di esser revisionato sulla scorta delle effettive potenzialità residue di utilizzo del velivolo, per come emergenti in atti.
Il Collegio – si apprende dalla sentenza – ritiene di dover valorizzare i precedenti di carriera, e più in generale il profilo soggettivo dell’ufficiale pilota, per come emergenti dalle valutazioni redatte dai suoi superiori.
I superiori lo hanno sempre descritto come un validissimo Ufficiale pilota dotato di eccellenti doti aviatorie, che ha espresso i massimi valori della cultura aeronautica e i principi della sicurezza del volo, sottolineando la profonda conoscenza delle procedure di volo e delle macchine su cui ha svolto la propria attività nonché la vasta esperienza accumulata come pilota operativo e collaudatore sperimentatore, irreprensibile sotto ogni aspetto.
Le sue prestazioni sono sempre state all’altezza delle aspettative in lui riposte, rappresentando sinonimo di garanzia ed espressione di sicurezza in tutte le fasi del volo con nessuna differenza tra quelle più critiche e le più routinarie, senza lasciare mai nulla al caso”.
Peraltro, la connotazione del profilo psicologico del militare quale servitore della collettività è emersa – si apprende dalla sentenza – per fatto notorio desumibile da notizie poste a disposizione di chiunque, sul Web, da fonti qualificate, – da un episodio risultante da testate giornalistiche, anche nazionali , nel quale il militare ha salvato in mare la vita di una signora in contesto estraneo ai suoi doveri di servizio e in data successiva agli eventi oggetto del presente giudizio (quando pure era oggetto delle vicende processuali tratteggiate).
Il Collegio non ritiene giusto che una condotta occasionale di esibizione di una malintesa esuberanza militaresca, pure oggettivamente di notevole gravità, segni in maniera sostanzialmente irreversibile, attraverso una ingentissima condanna risarcitoria (che peraltro si aggiungerebbe alle condanne penali già riportate), la situazione economico-esistenziale dell’ufficiale.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio di poter quantificare il danno all’erario da risarcire in complessivi euro 300.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria. Pertanto e conclusivamente, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il signor Omissis al risarcimento, in favore del Ministero della difesa – Aeronautica militare, del danno erariale di euro 300.000,00 (da intendersi come comprensivi della rivalutazione monetaria), oltre ad interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo saldo.
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