PM -8 : il Tar Campania rimanda tutto alla decisione della Corte Costituzionale




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Come ben ricorderete, il T.A.R. della Valle d’Aosta si espresse positivamente sul ricorso presentato da un PM-8 dell’Arma dei Carabinieri. Lo scorso 29 giugno il Tar Campania pur condividendo quanto espresso nella precedente sentenza del Tar Valle d’ Aosta, ha preferito rimandare tutto alla decisione della Corte Costituzionale, al fine di evitare che la pronuncia di una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale – di tenore sostanzialmente identico a quella già citata della Valle d’Aosta – si risolverebbe in un inutile prolungamento del giudizio di costituzionalità e di riflesso di questo giudizio;

Di seguito la sentenza integrale:

Il ricorrente è un militare dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso la stazione dei Carabinieri di Schiava – Tufino.

Con il ricorso all’esame egli impugna il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione delle disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d’ora in poi MASUPS), cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.

In estrema sintesi con il ricorso il signor Tranchese contesta – come oltre sarà chiarito – la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.

Il Ministero della difesa resiste al ricorso con memoria di stile.

L’avvocatura dello Stato ha altresì depositato una relazione del II reparto della direzione generale per il personale militare con cui in primo luogo si sostiene l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania, in quanto la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a.; nel merito la relazione sostiene che la questione di legittimità costituzione cui è affidato il ricorso sarebbe manifestamente infondata.

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2017 il ricorrente ha rinunciato alla istanza di tutela cautelare.

La trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 23 maggio 2018.

Preliminarmente il Collegio rileva che la controversia all’esame rientra nella propria competenza territoriale. L’oggetto della impugnazione consiste infatti in un tipico atto plurimo cioè in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, è scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non può trovare applicazione la disposizione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l’impugnazione di atti normativi e generali, poiché nel caso all’esame non si tratta di atto generale – cioè di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalità di soggetti – ma di atto plurimo, cioè di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicchè, venendo in rilievo una controversia in materia di rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile è quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio. Né potrebbe sostenersi che la competenza spetterebbe al T.A.R. Lazio in quanto sono stati impugnati anche atti generali quali la circolare indicata in epigrafe, dato che l’atto di inquadramento costituente l’oggetto principale della controversia, come oltre si vedrà, altro non è che una puntuale applicazione di una disposizione di legge e in realtà nel ricorso non è formulata alcuna censura avverso atti diversi.

Poiché il signor Tranchese presta servizio in Schiava – Tufino (cioè in provincia di Napoli), dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. della Campania.

Ciò premesso può passarsi al merito.

Come già accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimità costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori.

Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dal ricorrente, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lg. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete – non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.

Il nuovo sistema prevede (si veda l’articolo 1291 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lg. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).




L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.

L’articolo 2252 d.lg. n. 66 – come sostituito dall’articolo 30 d.lg. n. 95 – ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado; b) i marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017; b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.

A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lg. n. 95 prevede: a) al primo comma l’automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a); b) al comma 3, l’attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4.

In sostanza quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti: a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”); b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore; c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall’articolo 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.

Il ricorrente in particolare denuncia:

a) la violazione dell’articolo 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità”; l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti – nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia – poneva tra principi e criteri direttivi “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge”; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio;

b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MAUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equità, di affidamento e di proporzionalità che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianità inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare è stata sottratta la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto (con danno oltretutto anche per l’amministrazione che si vede limitata la possibilità di premiare con la promozione il merito e la professionalità).

Conclusivamente quindi il ricorrente denuncia l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:

1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) d.lg. n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e) d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, prima attribuito a marescialli aiutanti);

2) articolo 1004 d.lg. n. 66 come modificato dall’art. 14, comma 1, d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio);  Continua a pagina 2 o clicca QUI




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