https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

Pensioni. Militare in servizio ottiene riconoscimento danno patrimoniale. Ecco la sentenza

Un militare dell’ Aeronautica arruolato nel 1989 e tuttora in servizio,  è entrato in contenzioso con l’amministrazione per la mancata attuazione della previdenza complementare.

Il militare aveva anche chiesto il riconoscimento del sistema “retributivo” ai fini dei calcoli pensionistici proprio per la mancata attuazione del sistema “previdenziale complementare”, oltre alla condanna degli enti che non avevano provveduto ad attuare la “previdenza Complementare”.

La Corte dei Conti ha accolto soltanto la seconda richiesta condannando il Ministero della Difesa a ricalcolare la futura pensione. Questo indurrà decine di migliaia di militari ad organizzarsi in vere e proprie class action con proporzioni di lunga superiori a quelle afferenti al ricalcolo dei contributi secondo l’art. 54  e probabilmente il Ministero della Difesa correrà ai ripari adottando una riforma tempestiva, anche se non ci sono certezze su quanto sia conveniente questo tipo di ricalcolo.

Il militare, in servizio dal 21.5.1989 nell’Aeronautica Militare ha chiesto  eventuale declaratoria di incostituzionalità della L. 335/1995 , ovvero il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo e, in subordine, al sistema previdenziale retributivo fino all’avvio della previdenza complementare per il personale militare, con la condanna del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P. al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L’avv. Petruzzelli , difensore del militare in questione, ha esposto la tesi difensiva secondo la quale dopo oltre 15 anni dall’entrata in vigore della c.d. Legge Dini ( L. n.335 del 1995 ), il personale militare è ancora in attesa della istituzione della previdenza complementare.

In particolare, ad essere penalizzato è il personale che ha maturato alla data del 31.12.1995 una anzianità contributiva non superiore a 18 anni, in quanto la pensione viene calcolata con il sistema contributivo.

Per effetto della mancata o ritardata previsione di meccanismi di previdenza complementare si determina, dunque, un danno rilevante per il personale militare.

Stralcio di sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Puglia

L’odierno ricorrente si è rivolto a questa Sezione Giurisdizionale Regionale per chiedere l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico “ che sarà”- essendo tuttora in servizio – secondo il sistema c.d. retributivo ovvero, in subordine, sino alla effettiva attuazione della previdenza complementare, previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme a ciò ostative. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni derivanti dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della conseguente istituzione della previdenza complementare.

Valga, comunque, osservare che la Sezione giurisdizionale Abruzzo ( sent. n.40/2017) ha ritenuto sussistere l’attualità e la concretezza dell’interesse dei ricorrenti.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, secondo quanto in appresso detto.

Nel merito, è infondata la pretesa al sistema previdenziale retributivo. Del tutto pacifico, infatti, che non esiste un “ diritto al regime previdenziale “ previgente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare anche in pejus il sistema previdenziale in vigore. Ed è per tale ragione che deve respingersi l’eccezione di incostituzionalità del passaggio normativo dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, sancito dalla L. n.335/1995.

E,’ invece, fondata la domanda risarcitoria relativa alla mancata istituzione della previdenza complementare.

L’avvio della previdenza complementare, come secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica, è da porre in relazione alla liquidazione delle prime pensioni calcolate con il sistema contributivo. Evidentemente, la permanenza di tassi di sostituzione piuttosto bassi per tali tipologie di pensioni – nonostante l’elevazione dell’età pensionabile – è circostanza che dovrebbe far riflettere sulla necessità di dare pratica attuazione alla riforma della previdenza complementare, avviata con la L. n. 335/1995 e proseguita con la legge delega n. 243/2004 e con il decreto attuativo n. 252/2005.

L’art. 24 del D.P.R. n. 255/1999, con riferimento al personale delle Forze Armate, hanno precisato che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate ai sensi del citato art. 26, co. 20, l. n. 448/1998 sono abilitate a definire la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare.

In tale quadro normativo, in giudizi proposti innanzi al giudice amministrativo, alcuni militari hanno presentato ricorso per ottenere il riconoscimento dell’obbligo per le Amministrazioni resistenti (Funzione Pubblica e Difesa) di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della pensione complementare.

Il Giudice Amministrativo ha ritenuto di poter individuare a carico del Commissario ad acta “soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”.

L’attivazione della previdenza complementare è, dunque, materia riservata alla concertazione/contrattazione, ai sensi delle richiamate disposizioni degli artt. 26, co. 20, l. n. 448/1998 e 3, co. 2, d.lgs. n. 252/2005 e, pertanto, si pone il problema della tutela delle aspettative di coloro che sono ancora in servizio.

Il problema in argomento, a distanza di oltre vent’anni, non è stato ancora risolto.

Lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subìre dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche innanzi al Giudice monocratico delle pensioni della Corte dei conti

Il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare si configura, nella specie, come “ danno futuro”, le cui conseguenze si manifestano non nell’immediato, essendo il ricorrente tuttora in servizio, bensì all’atto del pensionamento, in quanto il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre che consentire un risparmio in termini di tassazione IRPEF in virtù di un maggiore ammontare deducibile ( profilo di danno che, peraltro, esula dal presente giudizio).



Ai fini di quantificare il danno patrimoniale riferibile al montante accumulato fino a tutt’oggi, tenuto conto che la durata del giudizio non deve andare a detrimento della tutela richiesta dal ricorrente, la metodologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo.

Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.

La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte – nella misura del 25% – al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata ( In parole povere il Ministero dovrebbe calcolare il danno patrimoniale subito dal militare per la mancata attuazione della previdenza complementare prendendo spunto dal sistema denominato Espero, in vigore da anni nel Pubblico Impiego ). 

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