8 marzo 2022 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio
Con l’introduzione della Legge Fornero anche il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 ha una parte dell’assegno calcolato con il sistema contributivo, pertanto, dal 1 gennaio 2012, tale personale può essere raggruppato in tre categorie:
a) personale che al 31 dicembre 1995 aveva almeno18 anni di anzianità contributiva, la cui pensione è calcolata con due metodi:
- retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 2011;
- contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 2012 fino alla data del pensionamento (cd. misti ex retributivi).
e determinata dalla somma delle seguenti quote:
quota “A” retributiva relativa all’anzianità maturata al 31/12/92;
quota “B” retributiva relativa all’anzianità maturata dal 1/1/93 al 31/12/2011;
quota “C” contributiva per il periodo dal 1/1/2012 al congedo.
b) personale che al 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, per i quali la pensione è calcolata con due metodi:
- retributivo per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995;
- contributivo per gli anni che decorrono dal 1° gennaio 1996 fino alla data del pensionamento (cd. misti puri).
e determinata dalla somma delle seguenti quote:
quota “A” retributiva relativa all’anzianità maturata al 31/12/92;
quota “B” retributiva relativa all’anzianità maturata dal 1/1/93 al 31/12/95;
quota “C” contributiva per il periodo dal 1/1/96 al congedo.
c) personale che ha iniziato per la prima volta il rapporto assicurativo dal 1 gennaio 1996 ha un sistema di calcolo dell’assegno completamente contributivo (cd. contributivi puri), determinata con la sola quota “C”.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo bisogna ricordare che il metodo misto, rispetto al previgente sistema retributivo, eroga, in genere, un reddito pensionistico meno generoso e in particolare per i pensionamenti di anzianità in anticipo rispetto al limite di età.
Tuttavia, tale divario si affievolisce con la pensione di vecchiaia a cui si ha diritto al raggiungimento di un’età prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica e del grado, che oscilla tra i 60 e i 65 anni, ma che per la quasi totalità del personale è prevista al compimento del sessantesimo compleanno ed è dimostrato dalle seguenti simulazione dei due sistemi di calcolo.
Per la determinazione delle seguenti stime si è provveduto a calcolare prima la pensione di un collega nel sistema misto (17 anni e 10 mesi al 31/12/95) e poi a simulare sullo stesso caso, aggiungendo 2 mesi di maggiore anzianità al 31/12/95, un conteggio col sistema retributivo.
Simulazioni Trattamenti di Pensione SISTEMA MISTO
1° Lgt. classe 1962 – arruolato 1980 – cessazione dal servizio per limite di età nel 2022 – anzianità di servizio 47 anni 00 mesi 17 giorni – sistema misto (al 31/12/95 17 anni 10 mesi 00 giorni)
MOLTIPLICATORE
- la pensione stimata ammonta a 2.550 nette mensili
- al TERMINE DEI 5 ANNI DI AUSILIARIA
la pensione stimata ammonta a:
a) 2.750 nette mensili, senza tenere conto di eventuali contratti;
b) 2.780 nette mensili, prevedendo eventuali contratti nel tempo con lo stesso adeguamento del contratto per il triennio 2019/2021.
Simulazioni Trattamenti di Pensione SISTEMA RETRIBUTIVO
1° Lgt. classe 1962 – arruolato 1980 – cessazione dal servizio per limite di età nel 2022 – anzianità di servizio 47 anni 00 mesi 17 giorni – sistema retributivo (al 31/12/95 18 anni 00 mesi 01 giorni)
- MOLTIPLICATORE (anche se ritenuta infondata è stata applicata la nota Inps del 2018, a seguito del quesito della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva n. 0154247 del 4/12/2017, che limita il beneficio del moltiplicatore per gli ex retributivi) la pensione stimata ammonta a 2.660 nette mensili
- al TERMINE DEI 5 ANNI DI AUSILIARIA
c) 2.830 nette mensili, senza tenere conto di eventuali contratti;
d) 2.890 nette mensili, prevedendo eventuali contratti nel tempo con lo stesso adeguamento del contratto per il triennio 2019/2021.
Gli importi sopra indicati sono stati determinati come segue:
a) si è tenuto conto dell’aliquota del 2,44 per il calcolo nel sistema misto%;
b) sono stati valutati gli aumenti contrattuali 2019/2021;
c) l’Irpef è stata determinata con le nuove regole previste dal 2022;
d) non sono state previste detrazioni per carichi familiari;
e) addizionali: regione Lombardia e comune dello 0,80%