Pensioni Comparto Sicurezza e Difesa. Il DL 161 del Ministro Gasparri presentato in Senato

Da quando è avvenuto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo si sta assistendo ad una costante e inesorabile diminuzione dell’importo mensile pensionistico.

Il Disegno di legge del Senatore Gasparri, presentato in Senato lo scorso 13 ottobre 2022, in qualche modo cerca di sanare la sperequazione venutasi a creare negli anni, introducendo una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

In particolare – sottolinea Gasparri nel suo intervento – per tale personale, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici.

L’articolo 2, al fine di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla generalità del pubblico impiego – si apprende dalla nota del Senatore Gasparri – prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei coefficienti stessi definiti dalle tabelle di riferimento.

In parole povere, il DL 161, qualora divenisse legge,   rappresenterebbe un ulteriore incentivo per preferire il congedo di anzianità anagrafica a quello di riserva per raggiungimento della soglia minima contributiva.

Giova evidenziare che lo stesso ministro, durante la prensentazione del DL 161, abbia dichiarato che :

Non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto. Risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento « per vecchiaia », in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali.

Quindi il Disegno di legge n. 161 rappresenta u altro piccolo passo verso un necessario ed improrogabile adeguamento pensionistico, tanto bistrattato dal sistema contributivo.

Purtroppo però, una parte del comparto Difesa e Sicurezza arruolatosi in giovane età, non potrà godere degli stessi benefici di chi si è arruolato in età più avanzata.

Vogliamo fare chiarezza su un piccolo ma importante paradosso normativo, tuttora in atto, che probabilmente è sfuggito agli addetti ai lavori.

Tralasciando formule, moltiplicatori, ausiliaria e Arq ( tra l’altro mai applicata malgrado un decreto legge ad hoc varato nel 2014) vogliamo esaminare il sistema pensionistico  dei 42 anni e 3 mesi contributivi , tramite i quali, a prescindere dall’età anagrafica, si può accedere alla pensione e la pensione di vecchiaia per limiti di età.

Ebbene, prendiamo ad esempio il caso di Tizio, che si è arruolato a 16 anni nel 1987 (nato nel 1971)  e Caio che, parimenti, si è arruolato nello stesso anno, ma a 24 anni di età ( Nato nel 1963).

Tizio ( quello più giovane)  potrà accedere al sistema pensionistico “A Riserva” nel 2024 , ma dovrà fare i conti con una penalizzazione di  svariate centinaia di  euro in busta,  perchè anagraficamente troppo giocvane e, con estrema probabilità  sarà costretto a rinunciare e ad attendere i 60 anni.

Caio invece ( il secondo, arruolatosi a 24 anni), verrà posto in congedo illimitato per limiti di età nel 2023, non riuscendo a raggiungere la soglia dei 42 anni e tre mesi contributivi . Quando infatti avrà 60 anni , avrà un cumulo contributivo di soli 36 anni, ma ciò non gli impedirà, a differenza di Caio, di accedere a svariate formule incentivanti applicate solo a chi raggiunge il limite ordinamentale dei  60 anni di età.

Quindi  Tizio, malgrado abbia più anni contributivi e si sia arruolato insieme a Caio, non solo lo vedrà andare in pensione molti anni prima, ma per ambire allo stesso trattamento riservato a Caio, dovrà attendere il 2031, quando compirà 60 anni. Tizio quindi, la cui unica colpa è quella di essersi arruolato troppo giovane,  avrà lavorato 8 anni in più di Caio e dovrà anche auspicare in un improbabile stasi della normativa in vigore.

La normativa, quindi,  andrebbe almeno rivisitata per il personale anagraficamente più giovane ma con un sostanzioso versamento di contributi.

Di seguito il DL 161

Art. 1.

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Art. 2.

  1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

 

Art. 3.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l’anno 2023, 93.510.000 euro per l’anno 2024, 124.680.000 euro per l’anno 2025, 155.850.000 euro per l’anno 2026, 187.020.000 euro per l’anno 2027, 218.190.000 euro per l’anno 2028, 249.360.000 euro per l’anno 2029, 280.530.000 euro per l’anno 2030 e 311.700.000 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

QUI il DL integrale

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