PENSIONE DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO: COSA POTREBBE CAMBIARE DAL 2023

Ho avuto modo di spiegare più volte che la riforma “Fornero” non è stata mai applicata al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, seppur l’art. 24, comma 18, della riforma prevedesse l’adozione di un regolamento di armonizzazione ai nuovi requisiti introdotti.

14 febbraio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Contrariamente al comune convincimento, l’innalzamento del requisito contributivo, da 40 anni a quello attualmente previsto a 42 e 3 mesi, non è dovuto alla legge Fornero, bensì all’introduzione di due nuovi istituti del sistema previdenziale.

Le aspettative di vita col d.l. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, art. 22 ter (c.d. riforma SacconiBrunetta) e la finestra mobile di 12 mesi con i commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, (c.d. riforma Sacconi).

La delega prevista dal comma 18, dell’art. 24, del d.l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, come precedentemente accaduto con la delega della legge Dini poi attuata col D. Lgs. n.165/97, era finalizzata all’armonizzazione del sistema previdenziale del personale del comparto alla nuova riforma e, specificatamente, per superare la pensione di anzianità e innalzare i limiti di età per la pensione di vecchiaia.

Ad oggi questa delega è inattuata, mentre circolano voci che il personale del comparto difesa e sicurezza possa essere interessato da una riforma delle pensioni che il governo intende attuare dal 2023, ma non c’è nulla di certo. Tuttavia, è possibile fare delle ipotesi sia in merito alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità.

Pensione di vecchiaia

Oggi il trattamento di vecchiaia può essere conseguito al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado e varia tra i 60 e i 65 anni, ma per la quasi totalità del personale il limite è di 60.

Tale limite è soggetto alla finestra mobile e alle aspettative di vita che, però, non vengono applicati nell’ipotesi in cui al compimento dell’età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, in sostanza 35 anni di contributi (effettivi + maggiorazioni) che è una circostanza abbastanza frequente visto che il personale del comparto svolte particolari attività che danno diritto a maggiorazioni di servizio figurativo.

Se dal 2023 venisse meno la pensione di anzianità che è stata abolita dalla legge Fornero per tutto il personale dipendente pubblico e privato e sostituita con la pensione anticipata, i limiti di età continueranno a non essere agganciati alle aspettative di vita e alla finestra mobile se contestualmente sarà stato acquisito il diritto alla pensione anticipata.

La legge Fornero ha innalzato i limiti di età per la pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori dipendenti, per cui è possibile supporre che con l’armonizzazione potessero essere innalzati i limiti di età anche per il personale del comparto difesa e sicurezza, ma pare che non vi sia la volontà politica in tal senso, come dimostrato dal disegno di legge A.S. 2180, presentato dalla Senatrice Pinotti, che nelle premesse indica,espressamente, che non è ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto.

In sintesi, si presume che l’età anagrafica massima per la permanenza in servizio dal 2023 non sarà innalzata, ma sarà applicata la finestra mobile e sarà oggetto di adeguamenti alle aspettative di vita se contestualmente non sarà stato acquisito il
diritto:

alla pensione di anzianità con 41 anni fino al 2024 e stimato a 41 anni e 3 mesi per il biennio 2025/2026;

alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi fino al 2026 in caso di abrogazione delle pensioni di anzianità.

Infine, si suppone che al personale che sarà colpito dal limite di età successivamente al 31 dicembre 2022, ma con 35 anni di contributi maturati prima del 1 gennaio 2023, avendo già acquisito il diritto, non saranno applicati gli adeguamenti alle aspettative di vita e la finestra mobile anche in caso di modifiche al sistema previdenziale vigente.

LIMITE DI ETA’ VIGENTE PER I MARESCIALLI

(*) stima adeguamento su scenario demografico Istat 2021.

COME POTREBBE VARIARE IL LIMITE DI ETA’

(*) stima adeguamento su scenario demografico Istat 2021.

Pensione di anzianità

Il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico ha mantenuto i requisiti previdenziali diversi da quelle della generalità dei lavoratori dipendenti in virtu’ della specificità del settore riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 165/1997 che non sono stati interessati dal regolamento di armonizzazione alla legge Fornero con DPR n. 157/2013.

In alternativa alla vecchiaia, il personale del comparto acquisisce il diritto alla pensione al perfezionamento di una anzianità contributiva di 41 anni indipendentemente dall’età anagrafica ovvero al raggiungimento di una anzianità contributiva di 35 anni e con un’età di 58 anni.

Per il diritto al trattamento della pensione trova applicazione la
finestra mobile che nel
primo caso del solo requisito contribuivo è di 15 mesi, mentre nel secondo anagrafico e contributivo è di 12 mesi.

Il governo, nell’ambito della riforma delle pensioni che dovrebbe scattare dal 2023, sembra abbia l’intenzione di rivedere le pensioni di anzianità o addirittura abolirle. In tal caso quali saranno gli effetti, nel peggiore dei casi, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico?

Pensione di anzianità con requisito anagrafico e contributivo

Come detto in precedenza, è possibile acquisire il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento diun’anzianità contributivadi anni 35 e con 58 anni di età econ un differimento di 12 mesi per la maturazione del relativo trattamento.

È un istituto poco conosciuto e molto marginale in quanto la quasi totalità del personale del comparto all’età di 58 anni ha già raggiunto il requisito solo contributivo di 42 anni e 3 mesi.

Di massima, tale istituto ha trovato applicazione in quella parte di personale arruolato in età più avanzata rispetto ad una media molto più bassa. Un’eventuale riforma potrebbe abolire questa possibilità, ma considerando che è prevista una finestra di 12 mesi, mancherebbe solo un anno al limite di età di 60 anni.

In caso di abolizione di tale possibilità, per il personale che ha già raggiunto entrambi i requisiti di 58 anni e 35 di contributi prima del 1 gennaio 2023 il diritto alla pensione è cristallizzato, cioè è un diritto quesito che non viene meno anche se venissero introdotte norme di modifica al sistema previdenziale e che può essere esercitato in qualsiasi momento.

Pensione di anzianità con solo requisito contributivo

Il metodo più conosciuto e utilizzato per acquisire il diritto alla pensione di anzianità è quello che prevede un’anzianità contributiva di anni 41, con un differimento di 15 mesi per la maturazione del relativo trattamento (totale 42 anni e 3 mesi), anche se nel personale appartenente al sistema misto oramai è insita la consapevolezza che è molto più vantaggioso essere collocati in congedo per limite di età ovvero con il c.d. scivolo fino al 31/12/2024.

L’eventuale abolizione della pensione di anzianità sarebbe sostituita dalla pensione anticipata oggi vigente per la totalità dei lavoratori dipendente e che si matura con un’anzianità contributiva di anni 42 e 10 mesi, con un differimento
di 3 mesi per la maturazione del relativo trattamento (totale 43 anni e 1 mese).

Le successive tabella mostrano i requisiti di un eventuale passaggio dalla pensione di anzianità a quella anticipata.

(a) bloccato adeguamento alle aspettative di vita – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2021 (b) stima adeguamenti su scenario demografico Istat 2021 che potranno cambiare in sede consuntiva ogni biennio.

(a) adeguamento alle aspettative di vita congelato fino al 2026 (b) stima adeguamenti su scenario demografico Istat 2021 che potranno cambiare in sede consuntiva ogni biennio

Anche in questo caso per il personale che ha già raggiunto il requisito di 41 di contributi prima del 1 gennaio 2023 il diritto alla pensione è cristallizzato, cioè è un diritto quesito che non viene meno anche se venissero introdotte norme di modifica al sistema previdenziale e che può essere esercitato in qualsiasi momento.

Sintesi
I limiti di età non dovrebbero variare in quanto, di massima, si è già acquisito il diritto alla pensione a quella età.

Il requisito di 58 anni e 35 di contributi, per il diritto alla pensione di anzianità, potrebbe essere abolito, ma considerando che è prevista una finestra mobile di 12 mesi, mancherebbe solo un anno al limite di età di 60.

Il diritto al trattamento di pensione col solo requisito contributivo, a prescindere l’età, nel caso peggiore che la pensione anticipata prenda il posto di quella di anzianità,
comporterebbe il prolungamento dell’attività di servizio di soli 10 mesi nel biennio 2023/2024 e di 7 mesi dal 2025 in poi.

Infine, il personale che il giorno precedente dell’entrate in vigore dell’eventuale riforma previdenziale ha già maturato i seguenti requisiti:

58 anni e 35 di contributi;

41 anni di contributi

conserva il diritto al trattamento di pensione con le regole vigenti preriforma che potrà essere esercitato in qualsiasi momento.

Esempio: militare arruolato il 21/9/1986 che ha maturerà il diritto (41 anni di contributi) il 21/9/2022 potrà godere del trattamento di pensione trascorsi 15 mesi di finestra mobile, cioè dal 21/12/2023, anche se dal 1 gennaio 2023 fosse abolita la
pensione di anzianità.

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