Pensione anticipata Opzione donna. Chiarimenti dall’INPS

Con il  Messaggio numero 2547 del 06-07-2023, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti per la pensione anticipata delle donne.

Malgrado tale requisito non interessi il Comparto Sicurezza e Difesa, riteniamo comunque utile pubblicarla per i nuclei familiari. 

Con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine all’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

–    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

–    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Nel predetto messaggio è stata, inoltre, subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone che la previsione di carattere eccezionale, come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

–    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

–    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Conseguentemente, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri sopra illustrati.

Circolare

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