31 marzo 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
La pensione ai superstiti è un trattamento di protezione che l’ordinamento giuridico riconosce in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta) in favore dei familiari che trova fondamento nell’esigenza di tutelare le esigenze di vita della famiglia cui il defunto contribuiva.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui il lavoratore abbia perfezionato 15 anni di contributi ovvero 5 anni di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Se nessuna di queste prestazioni può essere concessa, al coniuge, o in mancanza ai figli, spetta l’indennità una tantum, un’elargizione basata sull’entità dei contributi versati dall’assicurato.
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
1. il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del D. Lgs lgt. n. 39/1945) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
2. il coniuge separato;
3. il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
A tal proposito si rammenta che la Corte Costituzionale ha abrogato la normativa prevista dal D.l. n. 98/2011, vigente dal 1° gennaio 2012, che aveva stabilito una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto avesse contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse risultata superiore a 20 anni o il matrimonio fosse contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni
4. i figli ed equiparati:
– i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
– i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
– i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
– i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.
Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito.
Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Ago, maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
5. in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del deceduto;
6. in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del deceduto.
È bene precisare che contrariamente al comune convincimento, i conviventi di fatto non godono degli stessi diritti delle coppie omosessuali che hanno sottoscritto un’unione civile. La legge n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà) l’aveva previsto e una circolare dell’Inps l’ha confermato; infatti tutta la normativa relativa alla pensione di reversibilità si estende alle coppie omosessuali unite civilmente, e soltanto a loro.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite dall’art. 13 del Regio Decreto-Legge n. 636/1939 nelle seguenti misure
La prestazione economica ai superstiti non viene riconosciuta in automatico, ma serve presentare apposita domanda all’INPS e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge n. 335/95. Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati nel 2025 in base alla normativa vigente:
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Passiano a vari esempi di una lavoratrice dipendente vedova di un pensionato e una vedova sempre di un pensionato, ma senza altri redditi. A seguire quattro esempi:
una lavoratrice dipendente senza figli minori, studenti o inabili, vedova di un pensionato
una lavoratrice dipendente con un figlio studente di meno di 26 anni di età, vedova di un pensionato
vedova di un pensionato senza redditi e senza figli minori, studenti o inabili
vedova di un pensionato senza redditi, con 1 figlio studente di meno di 26 anni di età e 1 figlio inabile