https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

PENSIONE: ADERIRE AL FONDO CREDITO DELL’INPS CONVIENE?

 25 settembre 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla Legge n. 662/1996 ed eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali sia agli iscritti che ai propri familiari, tra cui, ad esempio, l’erogazione di prestiti e mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa a condizioni di vantaggio, prestazioni per persone non autosufficienti, soggiorni estivi, interventi per gli anziani e i minori in età scolastica.

I dipendenti pubblici, appartenenti alla gestione ex Inpdap, in attività sono iscritti d’ufficio al Fondo e versano una contribuzione pari allo 0,35% della retribuzione lorda (circa 11 euro mensili per una retribuzione lorda di 3.000 euro, circa 2.000 netti mensili), mentre l’adesione dei pensionati è volontaria e la contribuzione è dello 0,15% dell’ammontare lordo della pensione (circa 4 euro mensili per una pensione lorda di 2.600 euro, circa 2.000 netti mensili). È importante sottolineare che l’adesione è irrevocabile.

Con la cessazione dal servizio si perde l’iscrizione al Fondo salvo che l’interessato non aderisca, in sede di compilazione della domanda di pensione, al Fondo ovvero non comunichi, entro l’ultimo giorno di servizio, la volontà di adesione anche dopo il pensionamento.

Non è possibile aderire al Fondo dopo l’ultimo giorno di servizio salvo che tale facoltà sia prevista da uno specifico provvedimento normativo.

Infatti, in virtù dell’art. 1, comma 483, della legge n. 1603/2019, numerosi pensionati che, alla data del 1 gennaio 2020, non risultavano iscritti hanno potuto avanzare, entro un limite temporale previsto da apposito decreto, domanda di adesione al Fondo Credito tramite procedura telematica.

Successivamente la legge n. 160/2021 ha riaperto, per un periodo di 6 mesi terminato il 20/2/2022, la possibilità di adesione facoltativa al Fondo Credito gestito dall’Inps.

Infine, è opportuno sottolineare che l’Inps, col messaggio n. 3028/2024, ha precisato che, per coloro che aderiscono al Fondo Credito, in presenza di un prestito, concesso in costanza di servizio, ancora in corso, fermo restando la possibilità dell’Istituto di compensare il proprio debito dal Tfs dovuto all’iscritto, il relativo piano di ammortamento potrà essere traslato sul trattamento di quiescenza nel momento in cui sarà erogato.

In sintesi, l’Inps spiega che l’opzione per la prosecuzione dell’adesione al Fondo permette di trasferisce sul trattamento di quiescenza il piano di ammortamento di un prestito non estinto alla cessazione dell’attività lavorativa, ma nello stesso tempo rileva la facoltà di trattenere il residuo debito dal trattamento di fine servizio che, tuttavia, si scontra col fatto che il Tfs viene erogato dopo 24 + 3 mesi dal congedo

 

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento