Una lite lunga 5 anni, tra Tribunali militari e Corti Militari di Appello, ma a spuntarla in Cassazione è l’Appuntato.
Tutto nacque da un’autorizzazione concessa all’appuntato dal vicecomandante del Nucleo Antisofisticazione di una città del nord, un luogotenente . Il graduato, ottenuto il permesso, venne convocato dal maresciallo capo.
Una volta giunto nell’ufficio del superiore , l’appuntato venne aggredito verbalmente con alcune frasi ingiuriose, poiché il maresciallo capo avrebbe dovuto sostituirlo nel suo servizio di piantone.
Il sottoposto replicò a tono, ma secondo alcune testimonianze, lo fece solo una volta uscito dall’ufficio del maresciallo capo. Contro di lui venne disposto un procedimento disciplinare, ma fu presto archiviato.
Nel 2015 il tribunale Militare di Verona condannò il maresciallo capo alla pena di due mesi e cinque giorni di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di minaccia e ingiuria a inferiore continuata e aggravata. Alla condanna vennero applicate le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante del militare di ottima condotta ed i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen, ovvero l’estinzione del reato dopo 5 anni e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna.
La Corte Militare di Appello di Roma nel 2016 confermò la pena.
Secondo l’analisi della Corte, il Tribunale aveva individuato due distinti momenti della sequenza descritta, nel primo dei quali l’appuntato si era soltanto lamentato con il superiore delle espressioni rivoltegli, mentre le ulteriori frasi, di tenore illecito, erano state espresse dall’appuntato soltanto dopo essere uscito dall’ufficio del maresciallo capo e mentre si allontanava da esso.
A partire da tale ricostruzione degli eventi, atteso che le espressioni usate, fondate su ragioni di servizio, dovevano ritenersi intrinsecamente offensive dell’onore del destinatario e avevano valenza intimidatoria, viceversa nei confronti dell’ appuntato doveva dichiararsi non doversi procedere in ordine ai reati di diffamazione e di minaccia.
Secondo la Corte di appello, le espressioni proferite dall’appuntato («con chi ti credi di parlare, non sono tuo fratello, deficiente ti cambio i connotati», «non ti permetto di parlarmi così, io non sono né tuo figlio e né tuo fratello, se non la smetti ti cambio i connotati» e, ancora, «’sto deficiente», erano state rivolte al superiore, mentre egli si stava allontanando, l’ipotesi di reato di insubordinazione con minaccia commesso dall’appuntato non poteva essere modificata, in mancanza di impugnazione sul punto.
Tutti i testi, concordemente, avevano confermato di avere udito le espressioni offensive pronunciate dal maresciallo all’appuntato, con l’eccezione di tre carabinieri, ritenuti inattendibili, perché giunti al termine della vicenda.
Nel 2017 la Corte di cassazione annullò la sentenza di appello proposta dal maresciallo limitatamente all’attenuante della provocazione,rigettando il ricorso nel resto. Rinviò il procedimento per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte militare di appello di Roma, ma nel 2019 la sentenza venne di nuovo confermata.
Il nuovo esame, disposto sulle testimonianze di tre carabinieri giunti al termine della discussione tra i due imputati, non riferirono nulla sulle parole proferite dal maresciallo capo all’insorgere del diverbio, avendo essi percepito soltanto le ultime parole pronunciate dall’appuntato a conclusione dell’episodio. Il maresciallo capo ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Stralcio di sentenza della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile. Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta,
In questa prospettiva, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha offerto una compiuta e puntuale motivazione delle ragioni per le quali la richiesta riapertura dell’istruzione dibattimentale non fosse affatto necessaria, tenuto conto del fatto che, secondo la argomentata valutazione dei Giudici di merito, alcuni testi avevano percepito soltanto l’ultima parte di quanto accaduto, sicché le espressioni dagli stessi riferite («con chi ti credi di parlare, non sono tuo fratello, deficiente ti cambio i connotati», «non ti permetto di parlarmi così, io non sono né tuo figlio e né tuo fratello, se non la smetti ti cambio i connotati» e, ancora, «’sto deficiente», erano state chiaramente pronunciate dall’ appuntato al termine della discussione.
E, pertanto, la nuova audizione dei testi indicati sarebbe stata sostanzialmente irrilevante ai fini dello scrutinio devoluto in sede rescindente, concernente la configurabilità della provocazione.
Quanto, poi, al racconto di uno dei testimoni, un maresciallo , la sentenza oggi impugnata ha chiarito come le sue dichiarazioni avessero offerto un’ulteriore conferma della accertata dinamica dei fatti, avendo il teste riferito che la discussione tra i due sottufficiali, prima che il superiore rivolgesse al graduato le espressioni oggetto di incolpazione, era stata del tutto tranquilla e urbana; sicché la condotta dell’imputato non poteva certo configurarsi come reattiva rispetto a frasi asseritamente provocatorie rivoltegli dal sottoposto.
Inammissibili il “fatto ingiusto” contestato all’appuntato di comportamento assenteista sul luogo di lavoro e de pretesa, in orario di servizio, di recarsi a ritirare la propria autovettura privata dal meccanico; comportamento contro il quale il superiore sarebbe insorto in una situazione emotiva riconducibile allo stato d’ira.
L’appuntato aveva chiesto, e ottenuto legittimamente l’autorizzazione ad allontanarsi dall’ufficio da parte del luogotenente che rivestiva il ruolo di vicecomandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni , pertanto, in assenza del comandante, era il soggetto cui competeva decidere in ordine a tale istanza.
Una richiesta di permesso, cui aveva fatto seguito l’autorizzazione e la conseguente variazione dei turni di servizio, correttamente adottata dal superiore gerarchico, previa telefonata al comandante,un capitano . Non vi era stata quindi alcuna violazione di norme, sicché nessuna situazione di presunta “ingiustizia” nel comportamento del subordinato avrebbe potuto configurarsi.
Né il ritardo nella comunicazione della notizia al superiore da parte del sottoposto, poteva ritenersi ingiustificato, essendo quest’ultimo in attesa della telefonata del carrozziere, che gli avrebbe dato indicazione dell’orario in cui la sua vettura sarebbe stata pronta per la consegna.
Pertanto, anche la successiva reazione da parte dell’imputato, ancorché in tesi determinata da uno stato d’ira, non avrebbe in ogni caso potuto integrare gli estremi della invocata attenuante.
Inammissibile, in quanto aspecifico, il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla condanna dell’imputato alle spese anche per il “doppio” secondo grado di giudizio.Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
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