Con la circolare del 7 agosto 2025, D.G.P.M. ribadisce l’importanza del rinnovo del giuramento dei militari delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri compresa, ad ogni cambio di categoria.
Nella medesima circolare viene ribadito che i Comandi di Corpo sono tenuti a verificare la presenza dell’atto di giuramento nella documentazione personale dei militari dipendenti.
Seguito:
a. f.n. M_D GMIL 2 VDGC I 3 0325010, in data 02 dicembre 2013;
b. f.n. M_D GMIL REG2020 0195989, in data 20 maggio 2020.
1.Come ribadito nella circolare di cui a seguito in a., l’art. 575 del TUOM sancisce l’obbligo di rinnovare il giuramento a ogni cambio di categoria del militare.
Il prestare giuramento, sia in occasione della prima assunzione della qualità di militare (art. 621 del COM) e sia al cambio di categoria, costituisce un preciso onere del militare (per la nozione di categoria, deve aversi riguardo unicamente agli artt. 627 e ss. del COM).
2. In virtù delle attribuzioni che la legge assegna alla DGPM in materia di documentazione matricolare, si conferma che i Comandi di Corpo sono tenuti a verificare la presenza dell’atto di giuramento nella documentazione personale dei militari dipendenti; in particolare, essendo il giuramento considerato quale evento di interesse matricolare [ai sensi dell’art. 1023, comma 1, lett. a) del COM, da cui discendono gli artt. 682, comma 1 e 685, comma 1, letto c) numero 7) del TUOM], è quindi obbligatorio che il documento probante per la prevista variazione matricolare sia rappresentato dall’atto di giuramento con data certa e provvisto della prevista marca da bollo.
Si ricorda che, per effettuare la trascrizione relativa al giuramento, gli organismi interessati al servizio matricolare devono utilizzare la formula n. 13 del Formulario Unico Matricolare (FUM) di cui a seguito in b..
3. Come precisato nel paragrafo 2. della circolare di cui a seguito in a., a cui si rimanda per le considerazioni di dettaglio sugli effetti impositivi dell’ atto di giuramento, la prestazione dello stesso in forma individuale, per la sua natura di atto pubblico, laddove consegua a un cambio di categoria e abbia, quindi, natura cogente, rende il giurante soggetto passivo di un’obbligazione tributaria nei confronti dello Stato. In merito, l’art. 25, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell ‘imposta di bollo” prescrive che:
“Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta”.
4. Gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento delle cerimonie del giuramento sono sempre stati e restano di esclusiva competenza della potestà regolamentare di ciascuna Forza armata e dell’ Arma dei carabinieri.
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA