"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

"data-block-on-consent="_till_accepted">

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

a. Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839, “Istituzione della Medaglia Mauriziana per merito militare di dieci lustri” b. D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare (COM)”; c. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

2. SCOPO

La presente Direttiva, a carattere interforze, ha lo scopo di riepilogare la vigente normativa in materia di concessione della “Medaglia Mauriziana”, recependo tutte le specifiche particolari riferite a ciascuna F.A./Arma CC.. In tale contesto, la Direttiva vuole precisare le modalità di: – presentazione delle domande per la concessione della “Mauriziana” da parte degli interessati; – istruttoria, inoltro delle domande e formulazione del preventivo parere da parte delle pertinenti autorità gerarchiche superiori.

3. REQUISITI

La Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare è concessa agli Ufficiali ed ai Sottufficiali delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed è essenzialmente subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:

a. CINQUANTA ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE; Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni 6 mesi ed un giorno) sono da considerare validi:

(1) il servizio militare comunque prestato;

(2) le campagne di guerra;

(3) il servizio prestato in zone d’intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali;

(4) il 50 per cento dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;

(5) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

(6) il 50 per cento del periodo totale di “reparto di campagna e di imbarco” (è sufficiente a tale scopo l’appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico).

Nel computo dei predetti periodi dovranno tuttavia essere “detratti” i periodi (specificatamente riportati nell’Allegato “I bis”) durante i quali l’interessato si è allontanato dall’EDR d’appartenenza per qualsiasi motivo (es.: frequenza corsi, ricoveri in luoghi di cura, etc…).

Per i “reparti di campagna” vedasi l’Allegato “A” 1 ; (7) per intero il servizio prestato “in comando” e “in direzione”. Per gli specifici incarichi “di comando/in direzione” vedasi l’Allegato “B” 2 ;

NOTE1/2: Gli SM di FA/Arma CC/ SMD (per l’area Tecnico Operativa) provvederanno ad inviare allo SGD/DNA, entro il 1° novembre di ogni anno “pari” (a partire dal 2016), le eventuali varianti ai pertinenti elenchi degli incarichi “in comando e in direzione” nonché dei “Reparti di campagna”, per consentire l’opportuno aggiornamento della presente Direttiva.

Circolare

Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>