Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

a. Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839, “Istituzione della Medaglia Mauriziana per merito militare di dieci lustri” b. D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare (COM)”; c. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

2. SCOPO

La presente Direttiva, a carattere interforze, ha lo scopo di riepilogare la vigente normativa in materia di concessione della “Medaglia Mauriziana”, recependo tutte le specifiche particolari riferite a ciascuna F.A./Arma CC.. In tale contesto, la Direttiva vuole precisare le modalità di: – presentazione delle domande per la concessione della “Mauriziana” da parte degli interessati; – istruttoria, inoltro delle domande e formulazione del preventivo parere da parte delle pertinenti autorità gerarchiche superiori.

3. REQUISITI

La Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare è concessa agli Ufficiali ed ai Sottufficiali delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed è essenzialmente subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:

a. CINQUANTA ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE; Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni 6 mesi ed un giorno) sono da considerare validi:

(1) il servizio militare comunque prestato;

(2) le campagne di guerra;

(3) il servizio prestato in zone d’intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali;

(4) il 50 per cento dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;

(5) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

(6) il 50 per cento del periodo totale di “reparto di campagna e di imbarco” (è sufficiente a tale scopo l’appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico).

Nel computo dei predetti periodi dovranno tuttavia essere “detratti” i periodi (specificatamente riportati nell’Allegato “I bis”) durante i quali l’interessato si è allontanato dall’EDR d’appartenenza per qualsiasi motivo (es.: frequenza corsi, ricoveri in luoghi di cura, etc…).

Per i “reparti di campagna” vedasi l’Allegato “A” 1 ; (7) per intero il servizio prestato “in comando” e “in direzione”. Per gli specifici incarichi “di comando/in direzione” vedasi l’Allegato “B” 2 ;

NOTE1/2: Gli SM di FA/Arma CC/ SMD (per l’area Tecnico Operativa) provvederanno ad inviare allo SGD/DNA, entro il 1° novembre di ogni anno “pari” (a partire dal 2016), le eventuali varianti ai pertinenti elenchi degli incarichi “in comando e in direzione” nonché dei “Reparti di campagna”, per consentire l’opportuno aggiornamento della presente Direttiva.

Circolare

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