Nessun oltraggio a pubblico ufficiale se l’offesa non è rivolta ad un singolo carabiniere

Se l’offesa rivolta ai carabinieri intenti nello svolgimento del loro dovere, non è espressamente rivolta ad un singolo carabiniere, non infrange alcuna norma. L’art. 341-bis codice penale  tende ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, ed è rivolta esclusivamente al singolo pubblico ufficiale .

E’ quanto hanno deciso i giudici circa l’offesa “generica” rivolta a tutti i carabinieri intenti a  “svolgere genericamente tutti i medesimi compiti d’ufficio”. Nel caso di specie, nessuno di loro era impiegato in una posizione specifica, pertanto non si è configurato  l’oltraggio  a pubblico  ufficiale.



Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è previsto dall’art. 341-bis codice penale, secondo cui:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni…”.

Cosa diversa se l’offesa è rivolta al pubblico ufficiale che , alla presenza di più persone, viene offeso al punto da risentirne psicologicamente fino a compromettere la propria prestazione.

Ulteriore causa di non punibilità è quella di cui all’art. 393 bis, qualora il pubblico ufficiale abbia dolosamente ed arbitrariamente ecceduto nell’esercizio delle proprie funzioni.


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