É costata cara la reazione incontrollata al carabiniere che ha avuto un diverbio con una pattuglia della Guardia di Finanza.
Il militare in servizio a Pescara, aveva parcheggiato la propria auto privata in una zona riservata ai portatori handicap ed è stato notato dai due finanzieri in servizio di controllo automontato del territorio.
Quando uno dei due gli ha chiesto i documenti, il brigadiere ha iniziato a inveire frasi ingiuriose nei loro confronti:
“Voi, invece di fare gli splendidi qui, davanti al bar, o prendere il caffè, perché non andate a lavorare come faccio io adesso?.. .Prendetemi la targa…fatemi pure la fotografia alla targa e fatemi la multa…poi portatemela in via D’Annunzio, che io sto andando a lavorare…non come voi che
state qui a non fare niente! Andate a lavorare! Dovete andare a lavorare invece di stare qui a
non fare niente! Vergognatevi! Vergognatevi!”;
Il giorno seguente, probabilmente ancora in preda alla collera, il carabiniere ha contattato telefonicamente uno dei due finanzieri, rivolgendogli ancora parole ingiuriose e minatorie, del seguente tenore testuale :
“avete finito di rompere i coglioni con le vostre cagate? Voi non avete nessun diritto di fare le notifiche e di andare a casa della gente a rompere le scatole! Se continuate, vengo dal vostro comandante di Compagnia, gli racconto tutto e vi faccio passare un brutto quarto d’ora”.
L’ insolito ed ingiustificabile comportamento però gli è costato una richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale militare di Roma «in ordine al reato continuato di violenza, minaccia e ingiuria a un inferiore (artt. 173, 195 in relazione 4’arth,43, 196 co.I e II,c.p.m.p.; 81 cpv. c.p.)
Sul caso , il tribunale ordinario di Pescara ha chiesto il parere della Corte di cassazione, poiché il militare è stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all’art. 146 cod. pen. mil . pace.
La Corte di Cassazione, come già più volte sostenuto, ha ribadito che fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, e che “in tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. In ragione della maggiore gravità del reato contestato al brigadiere dell’Arma nel giudizio ordinario , la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario.
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