Indicazioni applicative in materia di divieto di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.
Circolare Persomil
Seguito: circolare M_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013.
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1. Con la circolare in riferimento –emanata a seguito delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dei pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica– sono state fornite indicazioni applicative in materia di divieto di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.
In particolare, nel ribadire che la licenza ordinaria, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti dal personale, senza possibilità di trattamenti economici sostituivi, è stato stabilito, in deroga a tale principio, che la c.d. “monetizzazione” sia possibile nell’ipotesi in cui il mancato utilizzo delle licenza sia conseguenza di eventi anomali e imprevedibili (a titolo esemplificativo: malattia, infortuni, inidoneità), da cui sia derivata la cessazione del rapporto di servizio con l’Amministrazione (cessazione dal servizio per infermità), rimanendo escluse, da
tale deroga, altre fattispecie di cessazione dal servizio.
2. Tuttavia, la “massima” contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 20 luglio 2016, nonché il costante indirizzo giurisprudenziale fissato nelle pronunce di diversi Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, hanno indicato alcuni criteri dai quali emerge un contesto attuativo dell’istituto della c.d. “monetizzazione” di maggiore
estensione applicativa.
A ulteriore conferma, il citato Alto Consesso, con il parere n. 154/2020 del 20 gennaio 2020, ha ribadito, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio di diritto sociale dell’Unione secondo cui il dipendente ha titolo ad una “indennità finanziaria” nel caso in cui, all’atto della cessazione dal servizio, si sia trovato nell’impossibilità di fruire delle ferie retribuite.
Parimenti, il Consiglio di Stato con parere n. 891 del 12 maggio 2020, ha affermato il principio che il ricorrente abbia titolo alla retribuzione della licenza ordinaria non fruita prima della cessazione del rapporto di lavoro/servizio, ancorché la
cessazione dal servizio sia avvenuta “a domanda”.
3. In tale contesto, l’Ufficio Legislativo del Dicastero –su espressa richiesta formulata dalla scrivente Direzione Generale e preso atto dei principi fissati in ambito Eurounitario, dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale, nonché della necessità di armonizzare la circolare in riferimento con le disposizioni attuative operanti presso altre Amministrazioni Pubbliche– ha aderito all’ipotesi interpretativa sopra richiamata, affermata ormai in modo consolidato, secondo cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario [licenza ordinaria] non usufruito prima della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché egli abbia cessato dal servizio adomanda o per limiti di età, purché la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del dipendente [ad esempio, a causa di malattia] o dalla negligente vigilanza dell’Amministrazione.
In tali casi, al fine di evitare strumentalizzazioni di ogni sorta, si potrà procedere alla monetizzazione della licenza ordinaria solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione personale comprovante che l’interessato non abbia potuto fruire della licenza spettante a causa dei sopravvenuti impedimenti.
4. Pertanto, ciascun Comando/Ente/Reparto avrà cura di conformarsi al citato indirizzo interpretativo reso in sede giurisdizionale, esercitando –nel contempo– accurata azione di programmazione e controllo, nonché le necessarie iniziative di comunicazione a favore del personale militare dipendente, al fine di evitare l’insorgenza di profili di responsabilità erariale per carenza di pianificazione e vigilanza in materia di fruizione di licenze e permessi nei termini previsti.
5. Inoltre, si dispone che le future vertenze contenziose in materia di monetizzazione della licenza ordinaria, in quanto direttamente connesse all’esercizio dell’attività di comando, dovranno essere istruite con particolare diligenza, avendo cura di rendere note a questa Direzione Generale, mediante dettagliata relazione esplicativa, i fatti e le eventuali ragioni che hanno impedito
l’attuazione delle presenti disposizioni.
6. Quanto poi alla proposizione di eventuali chiarimenti e quesiti, si ritiene opportuno fare rinvio alle disposizioni impartite con la direttiva M D GMIL0 SGCA 1 0271204 dell’8 giugno 2011 – concernente, tra l’altro, le modalità di inoltro delle richieste tramite la prevista linea gerarchica–significando che le citate richieste dovranno riguardare argomenti di interesse comune o coinvolgere aspetti di natura interforze.
7. La direttiva di cui alla circolare M_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013 è abrogata.