Avv. Francesco Pandolfi – Poniamo il caso che un Comandante di Gruppo della Guardia di Finanza neghi l’accesso a determinati atti detenuti presso il Comando Provinciale.
Il caso
E’ bene precisare che gli atti in questione sono “ordini di servizio”: al militare urge acquisirli per tempo in quanto deve assolutamente produrli in un giudizio penale.
Ebbene, di fronte al “no” dell’amministrazione, il rimedio che l’ordinamento giuridico appronta per il militare interessato è quello di presentare un ricorso per rimuovere questo ostacolo.
Se poi, fatto il ricorso e ottenuta la sentenza di accoglimento, l’amministrazione dovesse ritardare l’adempimento imposto dai giudici senza alcuna spiegazione comprensibile, ecco allora che il ricorrente potrà utilizzare un ulteriore rimedio per vincere questa inaspettata resistenza: il ricorso per l’ottemperanza.
In effetti, il principio generale vuole che le sentenze amministrative di primo grado si eseguono, in forza della prescrizione ex art. 112 c.p.a.
Dovere di esecuzione che si rivolge all’amministrazione in generale e, pertanto, anche all’amministrazione militare (così come alle altre parti, del resto).
Tanto è accaduto in una fattispecie concreta, affrontata e risolta dal Tar Lecce, sez. 2, con la sentenza n. 1892 del primo dicembre 2017.
Da premettere che, nel caso qui preso come spunto per il commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza propongono appello avverso la sentenza di primo grado, senza però chiedere la sospensione dell’esecutività della pronuncia: la loro tesi infatti batte sulla caratteristica “celere” del processo in materia di accesso agli atti che, ad avviso dell’avvocatura dello Stato, sarebbe incompatibile con un’istanza di sospensione.
Il giudizio del Tar
Niente da fare per la strenua difesa statale: il Tar Lecce da ragione al militare ricorrente e si mostra assai critico con la tesi della non proponibilità dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.
Vediamo perché.
Il convincimento del Collegio si basa sul fatto che la sentenza su cui si discute, allo stato degli atti è ancora inadempiuta e che, quindi, alla pronuncia bisogna dare pronta esecuzione, non potendo essere tollerato un atteggiamento ancor più dilatorio dell’amministrazione militare.
Ma poi: la parte statale non ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza, quando avrebbe potuto farlo al di là delle proprie tesi processuali basate sulla celerità del rito e sulla ritenuta incompatibilità di un’istanza di sospensione con la struttura rapida del processo per accesso agli atti.
In pratica
Per la magistratura, ciò che è importante in una situazione del genere è garantire una pronta ed efficace tutela per il militare ricorrente, dal momento che egli deve poter disporre degli ordini di servizio per la sua imminente udienza penale.
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