Militari e ricongiungimento familiare: importante sentenza

Buone notizie per il militare, genitore di un bambino fino a tre anni di età, che voglia avvicinarsi alla propria famiglia: ora sarà più semplice perché finalmente è stato stabilito che la carenza di personale nella sede di appartenenza non costituisce più un ostacolo al trasferimento (sentenza n.206/2016 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, liberamente disponibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Si sa che già dal 2001 esiste una legge – l’art. 42-bis del Decreto Legislativo 151/2001- che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti di ottenere un trasferimento temporaneo, per la durata di tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore espleta la propria attività lavorativa a condizione però che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante di corrispondente profilo e che sia stato rilasciato parere favorevole da parte delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

La disposizione normativa in questione è stata ritenuta di grande rilievo in quanto mediatamente tutela l’esercizio della potestà genitoriale, favorisce il ricongiungimento familiare e in fondo mira a garantire un’armonica formazione della personalità dei figli minori poiché è evidente che una buona salute psicologica dei figli presuppone il migliore rapporto con la figura paterna, certamente agevolato dalla vicinanza fisica.

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