MILITARE IN PENSIONE, GLI EFFETTI SUL TRATTAMENTO IN CASO DI ULTERIORE ATTIVITA’ LAVORATIVA

 25 giugno 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con un articolo pubblicato il 5 aprile 2024 si è detto della possibilità di intraprendere una nuova attività lavorativa dopo il pensionamento, essendo venute meno le norme che, in passato, limitavano la possibilità di cumulare la pensione con un reddito da lavoro dipendente e quale forma contrattuale fosse la più conveniente da un punto di vista contributivo e fiscale.

Oggi, cercheremo di illustrare come vengono valorizzati i contributi versati in conseguenza di una nuova attività lavorativa del pensionato statale, compreso l’ex personale del comparto difesa e sicurezza.

Se il pensionato statale intraprende una nuova attività, con contratto di lavoro dipendente di natura privata ovvero con rapporto di lavoro autonomo con iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata dell’Inps, i contributi versati consentiranno l’erogazione di un trattamento integrativo.

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1338/1962 nei confronti dei pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (esempio dipendenti pubblici) è riconosciuta la pensione supplementare, al compimento dei 67 anni di età e previa domanda, a prescindere dall’entità del periodo di lavoro svolto e sulla base dei servizi aggiuntivi svolti dopo la pensione, che si aggiungerà alla pensione diretta ordinaria in godimento, in forma autonoma che però concorrerà alla formazione del reddito.

Anche eventuali contributi per attività lavorativa nel privato prima dell’assunzione nel pubblico che non sono stati valutati per la determinazione della pensione, cioè non ricongiunti ai sensi della legge n. 29/79 ovvero oggetto di cumulo o totalizzazione, daranno diritto ad una pensione supplementare, sempre al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori dipendenti adeguata alle aspettative di vita.

Tali contributi saranno sommati a quelli eventualmente versati dopo la pensione per determinare un’unica pensione supplementare se della stessa gestione previdenziale Inps ovvero oggetto di una separata determinazione se in una gestione previdenziale diversa.

La pensione supplementare riguarda, quindi, un assegno erogato da un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale e la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, significando che l’accertamento del diritto e dei requisiti deve essere verificato secondo la normativa vigente nel momento in cui viene presentata l’istanza amministrativa e che seppure il diritto sia stato maturato al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, il trattamento verrà corrisposto solo dopo l’istanza, con la perdita di eventuali ratei precedenti la domanda.

Inoltre, in caso di morte del pensionato, ai familiari superstiti che ne abbiano diritto può essere liquidata una pensione supplementare di reversibilità.

La misura del trattamento supplementare è determinata secondo le normali regole di calcolo della pensione, quindi:

  • per l’attività lavorativa antecedente all’ingresso nella pubblica amministrazione, non oggetto di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo, ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione, devono essere presi in considerazione esclusivamente i contributi da utilizzare per la liquidazione della pensione stessa presenti nella sola gestione che deve erogare la pensione supplementare. Ad esempio, se l’interessato non raggiunge 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con i soli versamenti presso la gestione che eroga la pensione supplementare, ha diritto al calcolo retributivo del trattamento soltanto sino a tale data, non sino al 31 dicembre 2011; questo, anche nell’ipotesi in cui raggiunga 18 anni di contribuzione ante 1996 sommando i versamenti accreditati presso la gestione principale che eroga la pensione ordinaria;
  • per l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento sarà applicato il sistema contributivo e i contributi versati e rivalutati formeranno un montante contributivo che verrà convertito in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione che dipendono dall’età di pensionamento (in questo caso dall’età di presentazione della domanda) e che nella sostanza sono collegati alla sopravvivenza media futura dei pensionati.

Esempio pensionato militare con:

  •  3 anni di contributi da dipendente nel privato prima dell’arruolamento non ricongiunti ovvero non oggetto di cumulo totalizzazione ai fini del trattamento di quiescenza, con uno stipendio mensile lordo di 500 euro.
  • 7 anni di contributi, da 60 a 67 anni, come dipendente del privato con una retribuzione lorda mensile di 1.920 euro (1.500 nette)

percepirà a 67 anni (più gli eventuali incrementi alle aspettative di vita) 3.500/4.000 euro annui lordi a titolo di pensione supplementare che, cumulandosi ai fini reddituali con la pensione ordinaria, sarà tassata in base all’aliquota marginale, cioè quella applicata sull’ultima porzione di reddito. In sintesi, al 35% per i redditi (pensione ordinaria + pensione supplementare) inferiori a 50 mila euro e al 43% per i redditi sopra tale soglia,

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