Taranto, 11 ago. 2017 – Il Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010, ha attribuito all’Autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina e ha disposto che nessuna sanzione disciplinare può essere comminata al Militare inquisito senza la contestazione degli addebiti e senza acquisire le giustificazioni.
Il legislatore per garantire i principi dell’imparzialità, della trasparenza, della difesa e dell’indipendenza nei procedimenti disciplinari, sia “di stato” sia “di corpo”, ha previsto inoltre l’ausilio del Militare difensore.
In particolare, nei procedimenti disciplinari “di stato” si ricorda che sia sempre prevista la figura del militare difensore e che le sanzioni siano state così suddivise:
- la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- la perdita del grado per rimozione;
mentre nei procedimenti disciplinari “di corpo” si rammenta che sia prevista la figura del militare difensore solo nell’ipotesi più gravosa e che le sanzioni siano così state suddivise:
- il richiamo;
- il rimprovero;
- la consegna;
- la consegna di rigore.
Il Militare inquisito, per i procedimenti disciplinari più gravosi, quindi è assistito da un Militare difensore da lui scelto fra i militari in servizio, di qualsiasi Ente o Forza armata, o in mancanza di questi, è designato d’ufficio.
I requisiti e le incompatibilità del “militare difensore” sono ben esplicitati dal combinato degli articoli 1370 e 1380 del richiamato Codice, senza nessuna evidenza sul ruolo di appartenenza, sull’incarico ricoperto e sui titoli conseguiti, tuttavia il combinato dei successivi articoli 1387 e 1388 introducono d’autorità l’assistenza dell’ “ufficiale difensore”, nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare di stato qualora il “militare inquisito” sia deferito alla Commissione di disciplina, come a dire che nel rango degli ufficiali sia intrinseca la conoscenza universale nonché del diritto.
Senza voler discutere la stranezza legislativa relativa al rango, la domanda nasce spontanea: chi paga la trasferta al difensore nell’ipotesi che quest’ultimo sia in forza ad altro Ente o Forza armata?
Nessun problema, le circolari della Direzione generale per il personale militare – interessanti e poco divulgate – di prot. n. M_D GMIL0 IV 11 1 0420556 del 23 settembre 2010 (>>LINK) e di prot. n. M_D GMIL REG2016 0617967 del 20 ottobre 2016 (>>LINK), entrambe recanti il “Trattamento economico di missione. Militare che esercita le funzioni di difensore di fiducia convocato a partecipare al procedimento disciplinare“, nel delineare tutti gli aspetti di dettaglio hanno precisato la totale gratuità per la suddetta scelta a carico del Militare inquisito.
A volte basta un semplice click su internet per aguzzare l’ingegno e assicurarsi garanzie difensive di più ampia portata!
Antonio De Muro