Maresciallo dell’ Aeronautica congedato per superamento limiti aspettativa di un giorno. Tar: No al transito civile. La sentenza del C.d.S.

Un maresciallo dell’ Aeronautica Militare è stato posto in congedo tramite decreto del Dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare. II reparto V divisione nel maggio 2016 notificò al militare la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo assoluto per il superamento del periodo massimo di aspettativa previsto.

L’Amministrazione dopo essersi accorta che il militare aveva fruito di  731 giorni di aspettativa per motivi non dipendenti da causa di  servizio rispetto ai 730 consentiti, aveva avviato automaticamente le pratiche senza interpellarlo. 

OLTRE IL DANNO, ANCHE LA BEFFA



Il militare si rivolse al Tar Emilia Romagna impugnando il Decreto di Congedo, ma nell’ aprile del 2018 il Tar respinse il ricorso. I giudici ritennero correttamente calcolato il superamento del periodo di comporto, e correttamente disposto il collocamento in congedo per il solo fatto che tale periodo fosse stato superato, non ritenendo per nulla necessaria una visita medica volta ad accertare la non idoneità permanente al servizio.

Inoltre  l’interessato aveva presentato fuori dai termini la domanda per transitare nei ruoli  dell’amministrazione civile, e che quindi l’amministrazione legittimamente non ne avesse tenuto conto.

L’ex maresciallo tentò quindi  la via del Consiglio di Stato, impugnando il decreto della DGPM che ne aveva disposto il congedo,  sostenendo che l’amministrazione, in realtà, non gli aveva permesso di fruire di tutti i giorni di licenza spettanti prima di collocarlo in aspettativa, così come previsto dalle norme  e che quindi per tal ragione il periodo massimo di aspettativa non si poteva dire superato.

Inoltre l’amministrazione lo collocò in congedo automaticamente,  senza sottoporlo a visita per accertare la sua inidoneità permanente al servizio e addirittura senza che avesse preso in considerazione la sua domanda di transito nei ruoli dell’amministrazione civile.

Infine ci sarebbero state delle incongruenze nella sentenza del TAR Emilia Romagna che non aveva annullato il precedente decreto da lui impugnato, ma avrebbe respinto il ricorso, e che i due decreti Uno della DGPM e uno del proprio  comando  di appartenenza sarebbero invece stati annullati d’ufficio dall’ amministrazione.

STRALCIO SI  SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO



I due provvedimenti precedentemente impugnati – sostiene il consiglio – sono stati incontestabilmente eliminati dal mondo del diritto, e unico rilevante per la vicenda sostanziale è ora quello impugnato in questa sede. 

È infondato anche il motivo centrato sulla presunta mancata fruizione di tutti i giorni di licenza ai quali il ricorrente appellante aveva diritto. Risulta in modo non equivoco – continuano i giudici – che i giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente appellante furono monetizzati, così come del resto ritenuto anche dal Giudice di I grado. La monetizzazione poi rappresenta all’evidenza una forma alternativa di fruire della licenza, e non può essere considerata prova della mancata fruizione di essa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente appellante.

Il superamento dei giorni di aspettativa per motivi di salute spettanti determina di per sé il collocamento in congedo dell’interessato, quindi  è infondata anche la motivazione secondo cui venga richiesto uno specifico ed ulteriore accertamento medico sulla sua idoneità al servizio.

Il motivo di appello, relativo alla domanda di passaggio nei ruoli dell’amministrazione civile – conclude il consiglio – è invece fondato. A semplice lettura, si deve infatti rilevare che il provvedimento impugnato non considera assolutamente questo profilo, emerso in corso di giudizio nella relativa istruttoria di I grado e per tal ragione considerato nella sentenza impugnata.

La mancanza di contraddittorio procedimentale, relativo alla domanda di passaggio si sarebbe potuta affrontare. In conclusione, l’appello va accolto, e la sentenza di I grado va riformata nel senso di accogliere il ricorso originario quanto al provvedimento del settembre 2015, che colloca in congedo il ricorrente appellante appunto senza valutare la sua domanda di passaggio ai ruoli civili.

Nel riesaminare l’affare l’amministrazione, previo avviso all’interessato di avvio del procedimento, dovrà quindi esaminare la domanda di passaggio nei ruoli civili presentata dall’ex militare, valutare se essa sia stata ritualmente proposta e in caso affermativo valutarla nel merito.

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