Cagliari, 11 feb. 2017 – L’infausta vicenda disciplinare del maresciallo Antonio C. trae origine dalla colluttazione del 31.08.2007 – per fatti non attinenti la propria funzione – in circostanze non del tutto chiarite in sede penale tuttavia passate in giudicato per vizi procedurali insanabili.
Invero, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” pro tempore – dopo circa dieci anni dall’evento – ordina l’avvio del procedimento disciplinare al fine di verificare se, per i fatti penali, sussistono responsabilità disciplinari sanzionabili con provvedimenti disciplinari di stato.
Il maresciallo partecipa al procedimento ed assieme al militare difensore Antonio D., maresciallo della Marina militare, invocano – tra l’altro – l’intempestività dell’azione disciplinare in virtù delle modificazioni legislative ispirate dal Governo Renzi (rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate).
Orbene il procedimento prosegue con maggiore severità e con il rinvio dell’Inquisito innanzi ad una apposita Commissione di disciplina ove il militare difensore è estromesso ope legis poiché non appartiene al rango degli ufficiali.
Il maresciallo Antonio C. rinuncia così a partecipare al procedimento e l’Autorità militare gli infligge la massima punizione: “perdita del grado per rimozione e per effetto cessa dal servizio permanente e iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado”.
Il militare privato dall’onore e dal trattamento economico decide di impugnare il provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna affidandosi all’avv. Danilo Lorenzo del foro di Lecce e con l’Ordinanza n. 29/2017, di seguito pubblicata integralmente, ottiene l’interlocutoria giustizia.
I Giudici Francesco Scano, Giorgio Manca e Tito Aru testualmente riportano nell’Ordinanza: “che sussistono fondati dubbi sulla corretta applicazione della disciplina sui termini per l’avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, nel testo sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, attesa anche la tenuità dei fatti aventi rilievo disciplinare e che non sembra possano rientrare tra i comportamenti del militare posti in essere nell’esercizio delle funzioni” e per questi motivi ordinano la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Alcune considerazioni sorgono spontanee, è mai possibile che il Codice dell’ordinamento militare sia così anacronistico e che il rango sia preminente sulla pari dignità sociale? E poi l’Ordinamento delle Forze armate non dovrebbe essere informato allo spirito costituzionale? Ed infine le leggi dello Stato non dovrebbero essere osservate e fatte osservare?
L’avv. Danilo Lorenzo non ha voluto commentare l’Ordinanza ma ha evidenziato che “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1387, comma 5 e dell’art. 1388, commi 2 e 6 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in termini non tecnici la scelta del “ufficiale difensore” in luogo del “militare difensore” dinanzi alla Commissione di disciplina nel procedimento disciplinare di stato) per contrasto con l’art. 3, 4, 24, comma 2, 35, 52, comma 3, e 97 della Costituzione è già all’attenzione dei Giudici amministrativi ma la soluzione legislativa è ampiamente auspicabile”.
Non appare superfluo invocare, quindi, l’appello al Ministro della difesa, Roberta Pinotti, affinchè siano attivate iniziative per allineare l’ordinamento militare ai principi costituzionali, nonché per rispettare i nuovi termini disposti dal legislatore.
Antonio De Muro
Ordinanza pubblicata il 10/02/2017
N. 00029/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00032/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2017, proposto da:
Antonio C., rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sandra Macis in Cagliari, via Dante n. 53;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. M_D GMIL REG2016 0630678 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – datato 26.10.2016, notificato il 28.10.2016, con il quale è stata comminata ai danni del ricorrente la perdita del grado per rimozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che sussistono fondati dubbi sulla corretta applicazione della disciplina sui termini per l’avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, nel testo sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, attesa anche la tenuità dei fatti aventi rilievo disciplinare, che non sembra possano rientrare tra i comportamenti del militare posti in essere nell’esercizio delle funzioni;
Ritenuto che sussista il danno grave, lamentato da parte ricorrente, da individuare nella cessazione dal servizio che l’art. 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ricollega alla sanzione disciplinare della perdita del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende il decreto prot. n. M_D GMIL REG2016 0630678 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, datato 26.10.2016;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 febbraio 2018. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore