Mancato pagamento delle ferie non godute. Il SINAFI scrive al Comando Generale ed al CIAN.

Continuano a pervenire segnalazioni circa il mancato pagamento delle ferie non godute al personale riformato per patologie, seppur in assenza di cause non imputabili all’interessato.

Per queste ragioni il SINAFI ha scritto una lettera particolarmente dettagliata e supportata da elementi di pregio giurisprudenziale, con la quale chiede all’Amministrazione l’immediato cambio di orientamento.

OGGETTO: Pagamento ferie non godute al personale del Corpo riformato a causa di patologie che comportino l’inidoneità al S.M.I.Alla scrivente Organizzazione Sindacale continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte di personale che lamenta il mancato pagamento delle ferie non godute negli anni
precedenti la data di congedo, avvenuto inaspettatamente per motivi di salute.

Si ritiene che tale rilevante discrasia, seppur riguardi il personale appena congedato, sia idonea a legittimare l’intervento di questa Organizzazione Sindacale, poiché potenzialmente può interessare in qualsiasi momento altro personale attualmente in servizio che dovesse trovarsi, nel prosieguo, in analoghe condizioni di fatto e di diritto.

Al riguardo, al fine di confutare l’orientamento che Codesta Amministrazione ha ormai assunto con costanza, riteniamo essere illuminante il ragionamento e il percorso logicogiuridico seguito dal massimo consesso della giustizia amministrativa (sentenza n.2555/2021), sinteticamente ed esaurientemente descritto nei seguenti passi:

per giurisprudenza consolidata, il compenso per ferie non godute, spettante ai sensi dell’art. 14, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, non può essere limitato ai soli casi in cui il congedo non
sia stato goduto per esigenze di servizio, ma deve includere anche i casi in cui il lavoratore
non ha potuto fruire del fondamentale diritto al riposo per causa a lui non imputabile, tra cui specificamente la causa di malattia”;

“Il diritto alla monetizzazione della licenza ordinaria nei casi in cui il lavoratore non ha potuto fruirne per causa di malattia (…) ha il suo presupposto nell’indisponibilità ed irrinunciabilità
del congedo ordinario, nonché nella rel
ativa maturazione anche nei periodi di malattia, integrando quest’ultima una delle fattispecie in cui la fruibilità del congedo stesso, come
accade per le improrogabili esigenze di servizio, è oggettivamente esclusa per causa
indipendente dalla volontà del lavoratore”;
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.14, comma 14, D.P.R. n. 3951995 impone che l’omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo non solo quando
tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di
prestazioni lavorative dell’Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo un’impossibilità dettata da malattia che ha impedito il godimento delle ferie”; la computabilità delle ferie non godute ai fini della loro monetizzazione è possibile nel caso
in cui il dipendente non abbia potuto prestare servizio in quanto collocato in congedo
straordinario, rilevando che il diritto a un effettivo godimento delle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.

Peraltro, appare superfluo precisare che l’art. 905 comma 2 del COM, laddove prevede che vengano prima concesse le ferie a chi va in aspettativa…“riconosce tale facoltà al dipendente e non certo un obbligo puntuale e cogente a cui corrispondere puntualmente.
Peraltro, si ritiene doveroso evidenziare come la compliance dell’Amministrazione nei
confronti del proprio personale, quando non vi siano da seguire orientamenti consolidati dalla giurisprudenza, debba essere dettata anche da canoni di maggior buon senso, ragionevolezza e proporzionalità e spingersi nel valutare in modo più estensivo tali richieste, prima che sfocino in veri e propri conflitti, non solo apprezzabili sotto l’aspetto economico ma anche emotivo, stante le condizioni di salute degli interessati.

Per quanto sopra, quindi, la scrivente Organizzazione Sindacale si aspetta sulla tematica un cambio di impostazione radicale da parte di Codesta Amministrazione, che possa portare alla corresponsione di quanto spettante al personale che, a seguito di riforma, non ha potuto godere della licenza residua, a prescindere se sia dell’anno in corso o degli anni precedenti, ritenendo che l’unica condizione legittimante il pagamento debba essere esclusivamente l’impossibilità del dipendente a fruirla per cause ad esso inequivocabilmente non imputabili.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, 25 aprile 2022
Il Segretario Generale Nazionale

Eliseo Taverna

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