https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

L’ELEMENTO PEREQUATIVO È PIENAMENTE PENSIONABILE E VALUTABILE AL FINE DEL TFS

 23 agosto 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

L’elemento perequativo fu introdotto col rinnovo dei CCnl 2016-2018 nel pubblico impiego ed è stato corrisposto al personale del comparto Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Funzioni Locali e della Sanità e valeva circa 20-30 euro lordi mensili.

L’Inps, con messaggio n. 3224/2018, dispose che lo stesso non era utile ai fini della determinazione della misura della quota A di pensione (quota in base all’anzianità maturata entro il 31.12.1992), non era computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18% di cui alla legge n. 177/76 e non valutabile ai fini della determinazione del Tfs.

I rinnovi contrattuali, per il triennio 2019-2021, hanno previsto la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, con il conseguente assorbimento dello stesso all’interno dello stipendio tabellare. L’assorbimento è avvenuto con le seguenti decorrenze:

 dal 01/07/2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;
 dal 01/12/2022 per il personale del comparto Sanità;
 dal 01/01/2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;
 dal 01/02/2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

Con il messaggio n. 3224/2023, l’Inps ha reso noto che, per effetto di tale conglobamento, l’elemento perequativo, a decorrere dalle citate decorrenze, inciderà sulla quota A di pensione, costituirà oggetto anche della maggiorazione del 18% e sarà valutabile ai fini della determinazione del Tfs.

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