Processo militare – Quando è possibile chiamare a deporre dei testimoni?

Vogliamo proporvi un caso che risale allo scorso anno. Una caporal maggiore dell’ Esercito Italiano venne sanzionata con tre giorni di consegna in seguito al rifiuto di presentare le proprie giustificazioni durante il processo. La soldatessa infatti desiderava che prima fossero sentiti i testimoni della vicenda da lei indicati e poi avrebbe espresso le sue considerazioni. Il Comandante non accolse la richiesta e la punì. Di tutt’altro avviso il Tar Emilia Romagna, processo da rifare:

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2016, proposto da:
omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Mariapaola Marro C.F. MRRMPL71M70F205G, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;

per l’annullamento

dell’atto del 11 luglio 2016 emesso dal Battaglione Genio Ferrovieri I^ compagnia Esercizio recante la sanzione disciplinare di giorni 3 di consegna;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Ilaria Draghetti e Andrea Cecchieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito Italiano, impugnava il provvedimento disciplinare che le aveva inflitto tre giorni di consegna in relazione ad un episodio avvenuto il 4.5.2016.

La omissis era stata comandata di effettuare con altri commilitoni le pulizie della palestra e, mentre svolgeva tale compito, le era stato chiesto di andare a riempire un secchio d’acqua.

A questo punto la ricostruzione della vicenda non è concorde tra la ricorrente ed il superiore che le ha fatto rapporto: mentre la prima sostiene di aver chiesto al superiore di approfittare della circostanza per chiedere ad un collega se poteva sostituirla nelle pulizie, circostanza che non si verificava per l’indisponibilità del collega, il sergente afferma che nessun permesso gli era stato chiesto e che la ricorrente si era ripresentata con il secchio pieno dopo molto tempo a lavoro praticamente terminato.

Durante il procedimento disciplinare veniva richiesto alla ricorrente di presentare le sue giustificazioni, ma la stessa faceva presente che desiderava che prima fossero sentiti i testimoni della vicenda da lei indicati e poi avrebbe espresso le sue considerazioni.

Il Comandante di compagnia titolare del potere istruttorio oltre che punitivo non accoglieva tale richiesta e, preso atto della mancanza di giustificazioni, irrogava la sanzione sopra indicata.

Il primo motivo di ricorso contesta la genericità del rapporto inviato dal sergente al comandante di compagnia e nel quale non sarebbe stato descritto con sufficiente precisione la condotta contestata e le norme violate. Tale vizio si sarebbe riverberato nella motivazione della sanzione nella quale oltretutto si fa riferimento al fatto che la ricorrente non avrebbe fornito giustificazioni della sua condotta mentre al rientro aveva spiegato al sergente che durante l’assenza aveva anche cercato un collega che la sostituisse.

Il secondo motivo censura l’indisponibilità del comandante di reparto di assumere le testimonianze dei presenti all’accaduto, circostanza che aveva reso impossibile predisporre una valida difesa.

Il terzo motivo si duole della violazione del principio di proporzionalità dal momento che un militare dalla condotta fino ad allora impeccabile poteva essere punito più lievemente per una condotta non certo grave.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità dello stesso per non essere stato osservato il disposto dell’art. 1363, comma 2, D.lgs. 66/2010.

L’eccezione di inammissibilità può essere superata in considerazione dell’orientamento assunto in merito dalla giurisprudenza amministrativa fin dall’epoca della vigenza della vecchia formulazione contenuta nell’art. 16, comma 2, L. 382/1977.

Sul punto la sentenza 4581/2012 del Consiglio di Stato, nel respingere analoga eccezione, osserva:

la giurisprudenza ormai consolidata e formatasi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 113 del 22 aprile 1997 ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 13 Cost., afferma in proposito che la disciplina medesima non costituisce deroga al principio a suo tempo introdotto dal combinato disposto degli artt. 6 e 20 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e che aveva a sua volta abolito in via generale l’onere del previo esperimento del ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi definitivi per poter ricorrere in via giurisdizionale, con la conseguenza che l’eventuale abolizione dell’art. 16, secondo comma, della L. 382 del 1977 riguardava esclusivamente l’ordinamento militare, imponendo l’esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni del corpo quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell’azione giurisdizionale amministrativa in senso tecnico (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1999 n. 228).

Il Collegio, nell’aderire a tale indirizzo, rileva, soltanto in via incidentale, che esso conserva la propria attualità anche nell’attuale contesto normativo, laddove la disciplina a suo tempo contenuta nel medesimo art. 16, secondo comma, della L. 382 del 1977 è stata riprodotta nel testo dell’art. 1363, secondo comma, del medesimo D.L.vo 66 del 2010. “.

Il primo motivo non è fondato poiché la relazione del sergente omissis illustra in modo esauriente quale sia stata la condotta della ricorrente; lo stesso può affermarsi per la motivazione dell’atto punitivo che non solo descrive la condotta, ma indica quali sono i doveri violati e le norme che li contemplano.

Relativamente al secondo motivo non è esatto quanto dichiarato dalla difesa erariale circa il fatto che le informazioni testimoniali andrebbero assunte solo quando si debba infliggere una consegna di rigore poiché l’art. 1398 D.lgs. 66/2010 le richiama come possibile atto istruttorio alla pari dell’art. 1399 D.lgs. 66/2010.

Tuttavia il motivo non è fondato poiché la norma non pone come obbligatoria l’assunzione delle informazioni testimoniali e peraltro ne prevede l’acquisizione dopo le giustificazioni dell’incolpato.

Non avendo la ricorrente voluto rendere le giustificazioni se non dopo l’audizione dei testimoni da lei indicati, ha in qualche modo giustificato la condotta omissiva del suo comandante. E’ evidente che solo dopo aver conosciuto la versione dell’incolpato è possibile stabilire quali eventuali testimonianze possano aiutare a far luce sulla vicenda.

Il Collegio ritiene, invece, fondato il terzo motivo.

L’episodio, peraltro non sufficientemente approfondito per le ragioni appena indicate, si presenta di modesto rilievo e poteva essere sanzionato senz’altro con una sanzione più lieve tenuto conto che fino ad allora la condotta della ricorrente non aveva mai dato adito a rilievi.

Il provvedimento va, pertanto, annullato per questa ragione cosicchè potrà essere nuovamente reiterato il procedimento disciplinare, sia per un eventuale approfondimento istruttorio, ma comunque per la scelta di una sanzione più adeguata alla rilevanza del caso.

Essendo l’accoglimento relativo solo all’entità della sanzione, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate con rimborso del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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