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Le Forze Speciali

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Nel corso della legislatura la Commissione Difesa ha approvato diversi atti di indirizzo al Governo concernenti le Forze speciali italiane, con particolare riferimento sia al trattatmento economico (cfr.,da ultimo, risoluzioni n. 8-00173 Perego di Cremnago e n.8-00174 Rizzo), sia  con riferimento al  potenziamento e all’ ammodernarnamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze special (cfr. risoluzione n. 8-00143 Ferrari).

Da ultimo, con l’articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del D.L. 50/2022, è stata istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate.

Su tale argomento la Commissione Difesa aveva approvato le risoluzioni  n. 8-00129 Perego di Cremnago (ex n. 7-00680) e n. 7-00825 Gianluca Rizzo (cfr. seduta del il 27 luglio 2021).

Il Governo ha, inoltre, sottoposto al parere parlamentare diversi  schemi di decreto ministeriale concernenti l’acquisizione di programmi d’arma relativi alle Forze speciali.

In Italia le Forze Speciali (FS) sono quelle unità militari chiamate a svogere “operazioni speciali“, ovvero operazioni militari non convenzionali ad effetto strategico quali, ad esempio: il contrasto di attività di matrice insurrezionale e terroristica, la liberazione di ostaggi, le incursioni contro obiettivi nemici, le ricognizioni speciali e l’addestramento delle forze di sicurezza di Paesi a deficit di stabilità.

Si tratta di reparti in possesso di elevatissime qualifiche tecniche e operative ed il cui personale è addestrato ad operare nei tre domini di riferimento – terrestre, marittimo e aereo – in ambiente ostile e a grande distanza dalle unità amiche (fonte difesa cfr qui).

Possono avvalere del supporto di altre forze, ed in particolare di quelle maggirmente affini per addestramento, mentalità e tipologia di azione.

Il Comando operativo per la gestione delle Operazioni Speciali è il COFS, posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La sua azione è determinata direttamente da parte del vertice politico-militare nazionale. i

Le tre Forze armate italiane e l’Arma dei Carabinieri dispongono tutte di un corpo speciale (FS-TIER1, in gergo tecnico):

  • Il 9° Reggimento d’Assalto paracadutisti “Col Moschin” dell’Esercito che rappresenta l’unità di maggiore consistenza organica nonché il naturale protagonista delle Operazioni Speciali che si sviluppano in ambiente terrestre;
  • Il GOI (Gruppo Operativo Incursori) della Marina Militare, creato e strutturato, fin dalla sua nascita nella 2^ Guerra Mondiale, per operare prevalentemente in ambiente marittimo;
  • Il 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare che, di più recente costituzione;
  • Il GIS (Gruppo Intervento Speciale) dei Carabinieri, creato negli anni ’70 per contrastare il terrorismo.

Accanto ai reparti inquadrati nel COFS, che costituiscono il cosiddetto «TIER 1», operano due ulteriori unità, costituenti il «TIER 2»: il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) «Folgore» e il il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti (Rangers)”Monte Cervino”, che possono compiere, con la medesima efficacia, una parte significativa delle missioni ad esse assegnate, con particolare riferimento alle tre missioni «NATO SOF» (Direct Action, Military Assistance e Special Reconnàissance).

Altri tre reparti orientati al supporto delle operazioni speciali sono: il 3° Reggimento elicotteri per operazioni speciali (REOS) «Aldebaran» dell’Esercito italiano, il Reparto Eli-Assalto della Marina militare e il 9° Stormo «Francesco Baracca» dell’Aeronautica militare. 

Oltre alle summenzionate unità sono state, inoltre, sancite le Forze per Operazioni Speciali (FOS): si tratta di reparti convenzionali, a livello compagnia, orientati al supporto delle operazioni speciali, forniti dal 187° Reggimento paracadutisti «Folgore», dal Reggimento lagunari «Serenissima», dal 66° Reggimento «Trieste», dal 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania», dalla compagnia Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS) del 17° Stormo e dalla Compagnia FOS del Reggimento «San Marco».

l 2 aprile 2019 una delegazione della Commissione Difesa della Camera dei deputati  si è recata in visita presso la sede del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) e del Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali).

A sua volta l’Aula della Camera il 27 dicembre 2020 ha approvato l’Ordine del  (9/2790-bis-AR/311) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali.

Le Forze Speciali Italiane dipendono dal Cofs, il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali.
Il comandante del Cofs ha quindi la competenza per le operazioni condotte dai 4 reparti di Forze Speciali Italiane FS – TIER 1.

ll Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali è stato costituito il 1° dicembre 2004 alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed ha sede presso l’Aeroporto “Francesco Baracca” di Centocelle.

Come evidenziato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021,  (Vol. II, pag. pag. 216) “nel 2021 è stato costiuito il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) al fine di garantire  garantisce l’unicità di Comando e Controllo di tutte le operazioni, assicurando un più efficace coinvolgimento delle Forze Armate e dei domini cyber e spaziale oltre alle forze convenzionali e speciali, realizzando l’aggregazione delle informazioni a supporto del processo decisionale anche del livello Politico -Militare.

In tale ambito alle dipendenze del COVI sono stati posti il Comando per le Operazioni in Rete (COR), il Comando delle Operazioni Spaziali (COS), il Comando Operativo Interforze (COI) ed il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), in un passaggio dal concetto di interforze a quello di multi –dominio”.

A sua volta il comma 8 dell’articolo 52 del DL 2022_50 (dl aiuti energia) ha riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall’ordinamento militare.

Nel 2015, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 (“proroga missioni internazionali dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015”), è stata approvata una disposizione, l’articolo 7-bis (Disposizioni in materia di intelligence), che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di emanare disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa”.

Con riferimento all’ambito oggettivo, la disposizione è estremamente restrittiva perché consente al Presidente del Consiglio di impiegare forze speciali solo in relazione alle operazioni descritte nella richiamata disposizione legislativa, fermo restando che per l’impiego di un dispositivo militare ampio che preveda invio di personale militare oltre i confini nazionali è necessaria la necessaria autorizzazione parlamentare ai sensi della “legge quadro sulle missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

Inoltre, la norma riguarda esclusivamente l’impiego di forze speciali (Tier-1, in gergo militare), escludendo altri assetti, vale a dire i richiamati soli corpi d’élite delle quattro forze armate (il 9° Col Moschin dell’Esercito, gli incursori Comsubin della Marina e quelli del 17° stormo dell’Aeronautica, più i Gis dei Carabinieri).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-bis nei confronti del personale militare impegnato nell’attuazione delle
attività di intelligence hanno effetto le disposizioni penali che prevedono l’applicazione:

1. del codice penale militare di pace;

2. della competenza del tribunale di Roma prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209;

3. della scriminante (circostanza che esclude l’esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purchè ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

4. ove ne ricorrano i presupposti, dell’estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui all’articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Tale ultima disposizione, in particolare prevede che quando per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessita`, le attività di intelligence sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei Servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza.

Le richiamate disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 7- bis prevede il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nelle seguenti fasi:

  • al comma 1, si prevede che il Comitato esprima un parere sulla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca le disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani All’estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa;
  • al comma 2, si stabilisce altresı`, che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Copasir, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  • ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) può inoltre essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, Secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale stesso;
  • il comma 6, infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nello stesso articolo 7-bis.

Durante l’iter di approvazione della legge di bilancio per il 2021 è stato approvato l’ordine del Giorno Rizzo (9/2790-bis-AR/311), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire un fondo per le Forze Speciali volto a garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l’ammodernamento e l’aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l’introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

Con riferimento alle infrastrutture per le Forze Speciali Il 2 dicembre 2021 la Commissione Difesa ha approvato la risoluzione 7-00719 Ferrari (nel testo modificato della risoluzione conclusiva 8-00143) ulle possibili iniziative volte a reperire risorse per potenziare e ammodernare le basi e le infrastrutture delle Forze speciali italiane.

La Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del 12 maggio 2021, ha approvato la risoluzione 7-00518 Perego di Cremnago ( nel testo modificato della risoluzione conclusiva 8-00116 )  con la quale si impegna, tra l’altro, il Governo ad avviare quanto prima i lavori “del costituendo Tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n.78”. La Commissione impegna, inoltre, il Governo a “riconsiderare, all’interno di una revisione generale della materia, l’intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici”.

Di particolare interesse per le Forze Speciali sono anche le risoluzioni in Commissione, approvate il 27 luglio 2021 7-00680 Perego di Cremnago e n. 7-00689 Rizzo sull’istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali

Le risoluzioni  mirano a definire, anche tramite modifica del Protocollo d’intesa del 17 novembre 2008 tra Ministero della difesa, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le funzioni di soccorso che possono essere assegnate al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali dei Corpi armati

Si segnala, in proposito, che con l’articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del D.L. 50/2022, è stata istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate.

Al riguardo, durante l’esame parlamentare del richiamato decreto legge n. 50 del 2022 è stato approvato l’ordine del Giorno Rizzo n. 9/3614-A/138 che impegna il governo:

  • a garantire il riconoscimento della qualifica di soccorritore militare delle Forze Speciali all’operatore che ha frequentato il corso Nato Special Operations Combat Medic (NSOCOM) o un corso equivalente, nella forma e nella sostanza, affinché si creino le giuste condizioni di eccellenza per proiettare 1 nostri operatori delle Forze speciali agli, stessi livelli di sicurezza dei nostri alleati sia in termini di capacità operativa sul campo ma anche di riconoscimento internazionale della qualifica;
  • a prevedere la regolamentazione e l’approvazione del percorso formativo NSOCOM, o di un corso equivalente nella forma e nella sostanza, nonché i conseguenti compiti e limiti previsti per il Soccorritore Militare delle Forze Speciale, nel decreto ministeriale di cui al comma 8-quater del decreto-legge in corso di conversione.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2022 la Commissione Difesa della Camera ha approvato le risoluzioni n. 8-00173 Perego di Cremnago (ex n.7-00793) e  n. 8-00174 Rizzo (ex 7-00825) sulla rivalutazione e l’adeguamento delle indennità supplementari delle Forze speciali e l’indennità di rischio per operatori subacquei.

Nel corso della XVIII Legislatura sono stati sottoposti al parere parlamentare diversi  schemi di decreto ministeriale concernenti l’acquisizione di programmi d’arma relativi alle Forze speciali.

Si segnalano:

 

  • l’Atto n. 109, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all’acquisizione di un’unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (parere favorevole espresso nella seduta del 15 ottobre 2019);

 

  • l’Atto n. 114, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all’acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare (parere favorevole espresso nella seduta del 16 ottobre 2019); 

 

  • l’Atto n. 224  –  Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all’acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Parere favorevole, espresso nella seduta del 10 dicembre 2020);

 

  • l’Atto n. 311 – Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all’acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali (Parere favorevole espresso nella seduta del 9 novembre 2021);
  • l’Atto n. 318 – Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Parere favorevole espresso nella seduta del 30 novembre 2021);
  • Atto n. 338 – programma n. SMD 33/2021, concernente l’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI), da destinare prioritariamente alla condotta di attività addestrative avanzate nei settori relativi alle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e ad azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio;
  • Atto n. 343 – programma n. SMD 17/2021, riguardante l’acquisizione di un’unità navale per bonifiche subacquee (U.Bo.S.- Unità navale per Bonifiche Subacquee) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell’unità. Obiettivo del programma è il rinnovamento delle Unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare. Si prevede, quindi, l’acquisizione di una nuova Unità navale – a spiccata connotazione multi-purpose by design – per effettuare un’ampia gamma di operazioni subacquee complesse in un vasto spettro di scenari operativi d’impiego, tra i quali quelli duali per il concorso della Difesa in occasione di eventi straordinari e calamità naturali.
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