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Un vero disastro delle carriere, un accanimento contro il Ruolo Ispettori/Marescialli, cambia la denominazione, ma il risultato è sempre il medesimo, sono tutti scontenti.
Sono scontenti i neo promossi Ispettori, sono scontenti gli Ispettori Superiori meno 8 anni nel grado, sono scontenti i Marescialli Capo/ 1^ Classe promossi a Primo Maresciallo , sono scontenti i MASUPS, sono scontenti tutti nel Ruolo, Esercito, Polizia, Marina, Carabinieri, Finanza, Aeronautica, Forestale, Penitenziaria e chi più ne ha più ne metta.
La sentenza del Tar Campania dello scorso 29 giugno però fa ben sperare, e forse potrebbe influenzare positivamente la Corte Costituzionale che a breve dovrebbe esprimersi su questo disastro delle carriere perpetrato da una politica sorda alle richieste degli addetti ai lavori. Ci preme rammentare che NSM , da sempre contrario a questo Riordino , prima dell’ approvazione aveva lanciato un sondaggio a cui oltre 3000 utenti parteciparono il proprio disaccordo, ma il legislatore andò avanti per la sua strada, e oggi ne possiamo apprezzare i risultati. Di seguito l’Interrogazione Parlamentare dello scorso 26 giugno a firma dell’ On. Napoli Osvaldo:
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00541
presentato da
NAPOLI Osvaldo
testo di
Martedì 26 giugno 2018, seduta n. 19
NAPOLI. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
a seguito dell’emanazione delle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entrate in vigore il 7 luglio 2017, è stato previsto che il ruolo degli ispettori della polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, si articola non più in quattro ma in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: «vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore, sostituto commissario»;
il personale appartenente al ruolo degli ispettori della polizia di Stato, che al 1o gennaio 2017 non ha maturato un’anzianità nella qualifica di ispettore superiore pari o superiore a otto anni, si ritiene ingiustamente discriminato rispetto al personale che ha invece maturato detta anzianità, a cui è riservata la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario con decorrenza 1o gennaio 2017 come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
la conseguenza è che gli attuali ispettori superiori, con meno di otto anni di anzianità nella qualifica, non avranno alcun beneficio dal riordino, trovandosi, da una parte, a ricoprire una qualifica non più apicale, e dall’altra, a non essere più sovraordinati rispetto al personale che ha acquisito la medesima qualifica con decorrenza 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
inoltre, il personale in questione rischia di non riuscire a partecipare al concorso di 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, istituito dall’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 95 del 2017 e riservato ai sostituti commissari – anziché agli ispettori superiori, come prevedeva la disciplina previgente – «che potevano partecipare al concorso di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334»;
la medesima questione ha interessato altresì il personale appartenente all’Arma dei carabinieri omologo per grado, dal momento che coloro i quali erano qualificati nella disciplina previgente come marescialli aiutanti – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e non avessero maturato almeno otto anni di anzianità nel grado, sono stati mantenuti con il grado di provenienza (modificato, a seguito del riordino, in «maresciallo maggiore») senza avere la possibilità di conseguire il nuovo grado apicale di luogotenente, riservato a chi avesse maturato un’anzianità nel grado pari o superiore a otto anni;
ciò ha comportato l’instaurazione di un contenzioso giurisdizionale dinanzi al T.a.r. della Valle D’Aosta (proc. R.G. n. 48/2017), che con ordinanza 5 marzo 2018, n. 17, ha disposto la sospensione del giudizio e la contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e relativa alla compatibilità del meccanismo fin qui descritto, concernente la distinzione tra soggetti in possesso del medesimo grado (o qualifica) sulla base della sola anzianità, con i prìncipi e criteri direttivi del merito e della professionalità, come indicati dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 8, comma 1, lettera a);
in data 24 febbraio 2018, a quanto consta all’interrogante, è stato presentato al Tar del Lazio analogo ricorso (T.A.R. della Valle D’Aosta proc. RG n. 48/2017), con le stesse motivazioni da 230 ispettori superiori Sups –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dovere assumere le iniziative di competenza affinché la posizione del suddetto personale sia disciplinata correttamente, in conformità all’ordinamento statale e comunitario, al fine di prevenire probabili censure di incostituzionalità della legislazione vigente tenendo conto della possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive e che nell’ultimo scrutinio per sostituto commissario i potenziali partecipanti risultano essere 270 su 2550 posti disponibili.
(4-00541)