INPS:Basi militari NATO e USA in territorio nazionale. Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi militari NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale, in relazione al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”

INDICE

1. Quadro normativo

2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale a “statuto locale”

3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi

4. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi Nato e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano e aliquote contributive

1. Quadro normativo

L’Istituto ha effettuato una complessiva ricognizione degli obblighi contributivi relativi al personale civile impiegato con rapporto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana presso le Strutture militari NATO (c.d. Basi NATO), nonché presso le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, operanti sul territorio nazionale, preordinata a favorire il corretto inquadramento ai fini previdenziali di dette istituzioni. Infatti, nelle infrastrutture militari, oltre al personale appartenente ai ruoli militari, viene di regola impiegato personale civile per soddisfare le necessità locali di manodopera.

Ciò premesso, la presente circolare, anche per assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele previste dal vigente ordinamento, fornisce una ricognizione delle fonti normative che istituiscono gli Organismi militari in oggetto e che regolano il trattamento previdenziale e assistenziale del personale operante presso detti Organismi.

A tale riguardo, posto che le attività svolte dalle basi NATO e dalle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano si collocano nel contesto del Trattato del Nord Atlantico, la definizione del regime previdenziale relativo ai rapporti di lavoro instaurati con il personale civile trova la sua principale fonte normativa nella “Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO)” firmata a Londra il 19 giugno 1951 (Convenzione di Londra), resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. La Convenzione del 1951, stabilendo le norme generali relative alla presenza di personale di uno o più Paesi NATO sul territorio di un altro Paese dell’Alleanza, disciplina lo status dei membri delle basi stazionanti in territorio italiano, ivi compreso lo status del personale civile al seguito della forza armata dell’Alleanza stazionante nel nostro territorio.

Per la disciplina relativa alle condizioni d’impiego e di lavoro e di protezione sociale del personale alle dipendenze delle Basi NATO assumono rilevanza, altresì, le previsioni di cui al cosiddetto “Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in base al Trattato del Nord Atlantico”firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (Protocollo di Parigi), nonché quelle di cui al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, recante “Esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961”. Parimenti, per quanto concerne il reclutamento e l’amministrazione del personale assunto dalle Forze Armate degli Stati Uniti in Italia, il giorno 1° settembre 1957 è stato sottoscritto un apposito Regolamento, in esecuzione del paragrafo 4, articolo 9, della Convenzione di Londra dal Capo Gabinetto del Ministero del Lavoro e dal Comandante Generale delle Forze Armate Americane.

Sulla base dei predetti accordi istitutivi degli Organismi in esame, il “personale civile” ivi operante è classificabile nelle seguenti tipologie (cfr., anche, Cass. civ. n. 20106/2005):

1) cosiddetto “elemento civile” (al seguito delle singole forze): designa il personale civile che accompagna la Forza Armata di una parte contraente, impiegato da una delle Forze Armate di tale parte contraente. Deve trattarsi di soggetti che non siano cittadini dello Stato sul cui territorio la Forza Armata è in servizio e che non siano in esso abitualmente residenti e, inoltre, che non siano né apolidi, né cittadini di uno Stato che non sia membro del Trattato del Nord Atlantico. Pertanto, se operante nelle Basi collocate in Italia si tratta di personale, non italiano, che ha rapporti stabili con lo Stato di origine e come tale trova tutela previdenziale e assistenziale in detto Stato essendo sottoposto alla legge sostanziale dello Stato (di origine) cui appartiene la forza;

2) personale a “statuto locale”: si tratta di personale impiegato per soddisfare necessità locali di manodopera e che è sottoposto alla giurisdizione italiana. In particolare, a tale personale, che è assunto direttamente dalla Forza Armata/Quartier generale in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani, viene garantito un trattamento di impiego non meno favorevole rispetto a quello stabilito dalle leggi italiane. I Quartieri generali provvedono al trattamento assistenziale e previdenziale in conformità alle leggi italiane avvalendosi degli istituti previdenziali a tal fine preposti, atteso che le condizioni di protezione sociale dei lavoratori sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno, sia per quanto concerne la disciplina sostanziale del rapporto, sia quanto attiene alla tutela giurisdizionale (cfr., anche, Cass. civ. sent. n. 6489/2012, n. 11581/2011 e n. 8588/1996).

Nell’ambito dei soli Quartieri Generali Interalleati (Basi NATO), e non nelle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, opera anche un’altra categoria di personale civile che si affianca, pertanto, a quello di cui ai precedenti punti 1 e 2, ossia:

3) il personale a “statuto internazionale”: si tratta del diverso personale “appartenente a determinate categorie di personale civile impiegato dal Quartier Generale Interalleato stabilite dal Consiglio Atlantico” che è remunerato in base alle tariffe salariali della NATO ed è direttamente assunto dal Quartiere Generale Interalleato (nel quale è stabilmente inserito). Detto personale, che può avere o non avere (a differenza di quanto previsto per l’elemento civile al seguito delle singole Forze) la cittadinanza dello Stato di soggiorno, è sottratto alla giurisdizione di detto Stato. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego dei dipendenti sono regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli Organismi NATO. Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché si integrino i presupposti dell’appartenenza alla categoria del “personale a statuto internazionale”, debbono necessariamente sussistere i seguenti peculiari requisiti stabiliti dal Consiglio Atlantico (con decisione del 10 febbraio 1954):

a) remunerazione del personale in base alle tariffe salariali della NATO;

b) destinazione del personale a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente nell’ambito delle attività istituzionali dei Quartieri Generali medesimi.

In proposito, osserva la Suprema Corte che “la remunerazione secondo le tabelle dell’organizzazione e l’investitura di un incarico amministrativo a carattere permanente nell’ambito dell’attività istituzionale dei Quartieri medesimi stanno a dimostrare con chiarezza l’inquadramento dell’impiegato nell’organizzazione stessa”; pertanto, in difetto di entrambe o anche di uno solo di tali presupposti, gli stessi dipendenti devono essere inquadrati, a tutti gli effetti, nella categoria del “personale a statuto locale” (cfr., ex plurimis, Corte di Cass. civ. n. 6100/1987). Quanto alla tutela previdenziale, si evidenzia come la medesima sia fornita, a tutto il personale a statuto internazionale, direttamente dalla NATO mediante il cosiddetto “sistema assistenziale unico”, a nulla rilevando la cittadinanza italiana del lavoratore.

Ciò premesso e tenuto conto della peculiare disciplina che regola lo status del personale operante presso le Basi militari in oggetto, si evidenzia che il problema della ricostruzione degli obblighi contributivi riguardi unicamente il personale dipendente a statuto locale operante nei Quartieri Generali Interalleati collocati in Italia o nelle Basi concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, cui è espressamente riconosciuta la protezione assicurativa previdenziale italiana, non potendo riguardare, viceversa, né la categoria dell’elemento civile che accompagna la Forza Armata, né quella del personale a “statuto internazionale” per le quali (cfr. i precedenti punti 1 e 3) intervengono, sulla base della citata regolamentazione pattizia, rispettivamente, le assicurazioni sociali garantite dallo Stato di provenienza e le tutele garantite dalle Strutture militari NATO senza ricorso all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) italiana.

2. Riepilogo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale a “statuto locale”

L’assetto degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Basi site nel territorio italiano, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione locale dello Stato di soggiorno, viene, pertanto, a delinearsi in conformità al regime giuridico che regola le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni previdenziali e assistenziali, come di seguito illustrato.

IVS

Per ciò che concerne l’Assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vige l’obbligo di assicurare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) il personale con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale”.

MALATTIA

Si applicano alle Basi NATO e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano le disposizioni che nell’ordinamento italiano regolano l’assicurazione economica di malattia. Pertanto, tenuto conto del quadro normativo vigente deve ritenersi dovuta, per le categorie di lavoratori aventi diritto all’indennità, la correlata contribuzione di finanziamento anche nei casi in cui il relativo trattamento economico sia corrisposto, per effetto di norma di legge o di contratto collettivo, dal datore di lavoro.

Si ricorda, in proposito, che con l’intervento del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavorosono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione è esteso anche ai datori di lavoro che occupino lavoratori subordinati a “statuto locale” aventi diritto all’indennità di malattia, che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

MATERNITÁ

Si applicano le disposizioni che regolano l’assicurazione economica di maternità.

In applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo previdenziale, il Legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico sulla genitorialità), il concorso al finanziamento delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) mediante il versamento di apposita contribuzione. Tale obbligo contributivo sussiste sempre per le Basi NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato regolati dalla legge italiana.

CUAF

Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare (ANF), si evidenzia come il relativo obbligo contributivo si determina sulla circostanza che le Basi NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano garantiscano o meno il trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF. Si ricorda, in proposito, che ai datori di lavoro che senza finalità di lucro svolgono “attività varie” e che garantiscono ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge, è concesso, a domanda, l’esonero della contribuzione alla Cassa Unica assegni familiari (cfr. l’articolo 49, comma 2, legge 9 marzo 1989, n. 88)[1].

FONDO DI TESORERIA

Per il personale a “statuto locale”, assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., le Basi militari NATO e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale sono tenute al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, emanati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 30 gennaio 2007.

Si ricorda che le indicazioni per l’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria e le istruzioni e i chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento sono stati forniti con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007.

NASPI

Il personale a “statuto locale” è altresì destinatario delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22.

Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 140/2012, la circolare n. 44/2013, la circolare n. 121/2019, la circolare n. 40/2020, la circolare n. 137/2021 e la circolare 2/2022).

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) – i datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. n. 94343/2016 (cfr. le circolari n. 176/2016, n. 76/2022 e il messaggio n. 2637/2022). Pertanto, i datori di lavoro di cui alla presente circolare sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale” (compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio) rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie e i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022 e il messaggio n. 2637/2022).

3. Assolvimento degli obblighi contributivi pregressi

La complessità del quadro normativo sin qui descritto, a fronte del quale l’Istituto ha avvertito l’esigenza di operare con la presente circolare un puntuale intervento di ricognizione, ha contribuito a determinare situazioni di incertezza in ordine alla corretta applicazione delle norme che regolano gli obblighi contributivi ai fini previdenziali e assistenziali. Ciò comporta che, in caso di mancato o parziale assolvimento dei predetti obblighi contributivi relativi ai periodi di competenza fino alla data di pubblicazione della presente circolare e determinati secondo l’inquadramento previdenziale attribuito tempo per tempo dall’Istituto, troverà applicazione la previsione di cui all’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per accedere alla riduzione delle sanzioni civili nella misura dell’interesse legale i datori di lavoro, o i loro intermediari, sono tenuti a comunicare alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, attraverso il “Cassetto previdenziale”, il pagamento della contribuzione dovuta in applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

In particolare, selezionando “Contatti”, “Regolarizzazione (DM – VIG) – Invio documentazione”, i medesimi dovranno specificare la seguente motivazione: “regolarizzazione periodo dal __/____ (mese)/(anno) al __/____ (mese)/(anno) – circolare n. ____ del ________” e inoltre dovranno allegare la documentazione comprovante il pagamento dei:

– crediti in fase amministrativa, per i quali dovrà essere indicato il dettaglio dei periodi oggetto di regolarizzazione;

– crediti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione (AdR), con riferimento alla quietanza rilasciata dall’Agente per ciascuna cartella di pagamento/avviso di addebito con l’indicazione dei codici tributo per i quali il pagamento è avvenuto.

L’istanza di riduzione delle sanzioni civili dovrà essere inoltrata attraverso l’apposito servizio “Aziende Uniemens: domanda di riduzione sanzioni Civili”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla circolare n. 48/2021.

La Struttura territoriale competente provvederà, una volta verificata la correttezza del pagamento integrale, al ricalcolo delle sanzioni civili per omissione relative alla contribuzione dovuta fino al periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare – periodo di competenza mm/aaaa – applicando il tasso degli interessi legali vigenti dalla data di presentazione della domanda di riduzione delle sanzioni.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili trova applicazione anche qualora il pagamento venga effettuato in forma rateale. In tale ipotesi, in assenza di regolare versamento delle rate accordate la revoca della rateazione comporta la decadenza dal beneficio della riduzione.

Le Strutture territoriali dell’Istituto porranno tempestivamente in essere tutte le attività volte al corretto assolvimento degli obblighi contributivi nel rispetto delle disposizioni previste per la gestione dei crediti.

Si precisa, in ultimo, che non si fa luogo al rimborso delle sanzioni civili già versate alla data di pubblicazione della presente circolare.

4. Classificazione ai fini previdenziali delle Basi NATO e delle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano e aliquote contributive

In considerazione di quanto finora esposto, si rende necessario giungere a una classificazione uniforme degli Organismi in argomento, nonché procedere a una loro puntuale individuazione.

Pertanto, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvederanno a riclassificare le posizioni riferite alle Basi Nato e alle Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano nel settore “Terziario”, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, con il C.S.C. 70712 di nuova istituzione, al quale andrà associato il codice Ateco2007 99.00.00 “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tale variazione di inquadramento produrrà effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Le Strutture territoriali dell’Istituto, ognuna per i propri ambiti di competenza, nell’effettuare le necessarie operazioni di adeguamento anagrafico aziendale manterranno, con riferimento alle matricole delle Basi in questione che ne risultino già contraddistinte, il codice di autorizzazione (c.a.) “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento del contributo CUAF”, già assegnato ai sensi dell’articolo 49, comma 2, legge n. 88/1989.

Le Basi sprovviste del predetto c.a. “1C” per potere beneficiare dell’esonero dalla contribuzione CUAF saranno tenute a presentare apposita istanza, attraverso il “Cassetto previdenziale”, alla Struttura territoriale competente.

Si riportano nell’Allegato n. 1 le tabelle riassuntive degli obblighi contributivi ai quali andranno assoggettate le Basi Nato e le Basi militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano, distinte a seconda che le stesse medesime abbiano o meno richiesto l’esonero dal versamento della contribuzione CUAF.

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