Come precisato nel messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, l’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha stabilito la proroga al 31 marzo 2022 della tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
L’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (entrata in vigore il 24 maggio 2022), ha ulteriormente prorogato la suddetta tutela al 30 giugno 2022,modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.
La norma in argomento precisa, infatti, che la proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”.
Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma e acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, (G.U. Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2022).
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10 in argomento, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In aggiunta, come già precisato, la norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale.
Pertanto, l’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Al riguardo, verranno fornite quanto prima opportune indicazioni operative alle suddette Strutture territoriali.
L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro, per l’attuazione della proroga della tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, come risulta dalla Relazione tecnica illustrativa della norma.