Nell’ambito del processo di gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione è stata di recente rilasciata l’implementazione procedurale denominata “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale”.
Oggetto di tale nuova funzione è l’esercizio della facoltà attribuita al debitore di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento, così come previsto dall’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,come successivamente sostituito dall’articolo 11-octies, comma 1, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che testualmente recita: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”.
Attraverso tale implementazione procedurale, qualora il pensionato manifesti la volontà di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione con l’INPS possono richiedere, con modalità telematica, una rimodulazionedel contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può consistere:
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nella riduzione dell’importo della rata;
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e/o nell’anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.
Si sottolinea che tale nuova funzione rappresenta un ulteriore avanzamento nel più ampio e complesso piano di ottimizzazione della qualità dei servizi assicurati ai soggetti contraenti, pensionati cedenti e intermediari finanziari cessionari, progettato nella logica della progressiva dematerializzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.
Devono pertanto intendersi superate le prassi di gestione manuale, che restano confermate per le società in regime di accreditamento, non aderenti alla Convenzione con l’INPS.
Profili operativi di carattere generale
I criteri operativi sottostanti a detta implementazione procedurale mutuano in parte quelli già in uso per la gestione dei piani di “Rinnovo cessione da parte della stessa finanziaria”, c.d. rinnovo interno.
A differenza di quest’ultimo, tuttavia, l’estinzione parziale di un finanziamento non implica, per la società cessionaria e per il pensionato cedente, la sottoscrizione di un nuovo contratto, ma la rimodulazione diquello originario ai fini del rimborso della quota residuale del debito e, nello specifico, una rimodulazione della parte relativa alle clausole contrattuali che stabiliscono l’importo della rata e/o la scadenza del piano di ammortamento.
Per quanto concerne la gestione delle domande telematiche, analogamente a quanto già avviene per l’estinzione anticipata totale, non è previsto alcun adempimento istruttorio a carico delle Strutture territoriali INPS di competenza.
Il piano rimodulato, pertanto, non deve essere validato dalla Struttura territoriale, ma viene acquisito automaticamente dal sistema che verifica la congruità dei dati e la correttezza formale dei requisiti.
Ciò posto, al fine di fornire una puntuale descrizione dei profili operativi della nuova funzione si definiscono:
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“piano originario”: i dati relativi al piano di ammortamento che va dalla decorrenza prevista dal contratto di finanziamento fino al mese di notifica della domanda di rimodulazione piano;
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“piano rimodulato”:i dati relativi al piano di ammortamento del residuo debito che va dal mese successivo alla domanda di rimodulazione del piano fino alla sua scadenza (che deve essere minore o uguale a quella del piano originario in base all’opzione di estinzione prescelta).
La funzione telematica “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale” è fruibile dagli intermediari finanziari all’interno dei servizi “Cessione Quinto”, tramite Web Service e Web Applicationed è riservataesclusivamente alle società in regime di convenzionamento.
Il contratto di finanziamento in corso di ammortamento può anche essere oggetto di più rimodulazioni (rimodulazioni plurime).In tale ipotesi la domanda di rimodulazione avrà ad oggetto il precedente piano rimodulato e non il piano originario, ad eccezione del calcolo del periodo di ammortamento utile ai fini del rinnovo della cessione.
Infatti, il decorso dei due quinti del periodo di ammortamento della cessione, necessario ai fini dell’eventuale rinnovo, viene calcolato automaticamente con riferimento alla data di decorrenza giuridica del piano originario.
La notifica telematica delle domande di rimodulazione è inibita durante il periodo di estrazione dei ratei pensionistici, di cui al calendario mensile riportato nell’apposito Avviso che viene pubblicato mensilmente sul portale INPS.
Il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano, per il medesimo, tutti i seguenti requisiti:
a. tipologia Cessione Quinto Pensione (Gestione Pubblica/Privata);
b. presente in procedura “Quote Quinto”;
c. nello stato “validato” (anche se associato a “C.F. bloccato”);
d. in corso di ammortamento (è esclusa la fase di accodamento).
Non può essere invece rimodulato il contratto che si trovi nelle seguenti condizioni:
a. in fase di accodamento (il piano può comunque essere chiuso per estinzione totale del residuo debito);
b. nello stato sospeso (per sentenza/sisma/COVID19);
c. qualora, nella medesima Gestione (Pubblica/Privata) del piano estinto parzialmente, sia presente anche un piano di “rinnovo” nello stato di “proposto”;
d. con riferimento ai piani riconducibili alla Gestione Pubblica: non può essere rimodulato il piano se, per il pensionato, risultano attivi su “Quote Quinto” (in via residuale) due o più piani di cessione;
e. piano gestito manualmente fuori procedura “Quote Quinto” (ad esempio: piani gestiti in “Cassa Sede”).
Presentazione della domanda e descrizione del flusso procedurale
All’atto della domanda la società deve inserire in via telematica nell’apposita funzione le seguenti informazioni:
a. ID del piano originario/precedente piano rimodulato;
b. codice fiscale del pensionato;
c. importo totale rimodulato (equivalente all’importo rata costante per il numero rate piano rimodulato);
d. importo rata piano rimodulato – deve essere digitata anche nell’ipotesi di conferma della rata del piano originario/precedente piano rimodulato e deve essere costante per tutto il periodo di ammortamento del piano rimodulato. Conseguentemente non è possibile inserire rate di diverso importo (ad esempio, c.d. ratino finale);
e. numero rate totali piano rimodulato – calcolato dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato fino alla sua scadenza la quale deve essere uguale o minore alla scadenza del piano originario (o precedente piano rimodulato);
f. data di estinzione parziale, corrispondente alla data di chiusura del “conteggio estintivo” utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, che deve essere uguale o minore al mese di notifica della domanda.
Tale data non verrà gestita in alcun modo dal sistema (analogamente all’estinzione anticipata totale).
Le possibili opzioni di variazione del piano rimodulato rispetto al piano originario (o al precedente piano rimodulato) possono essere le seguenti:
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importo rata inferiore + scadenza piano invariata;
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scadenza piano anticipata + importo rata invariato;
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importo rata inferiore + scadenza piano anticipata.
I dati del piano rimodulato che possono variare rispetto a quelli del piano originario (o del precedente piano rimodulato) sono pertanto:
a. importo rata (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la rimodulazione);
b. data fine trattenuta (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la rimodulazione).
Una volta attivata la domanda, la “lettera di benestare” dell’INPS può essere scaricata attraverso il portale istituzionale sia dalla società finanziaria, nella sezione riservata, sia dal pensionato in fase di consultazione del proprio cedolino pensione all’interno dell’area personale MyINPS.
Il piano originario (o il precedente piano rimodulato) viene conseguentemente chiuso automaticamente in procedura “Quote Quinto” con la causale “chiuso per estinzione anticipata parziale” all’ultimo giorno del mese di notifica della domanda.
La decorrenza giuridica del piano rimodulato coincide con il primo giorno del mese successivo alla data di notifica della domanda (la quale non è visualizzabile mediante procedura internet/intranet).
Per quanto concerne la data inizio trattenuta, il mese di avvio della trattenuta del piano rimodulato viene fissata (come per i piani di rinnovo interno) in base ai seguenti dati:
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data di notifica della domanda di rimodulazione;
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data della lavorazione del batch domanda di rimodulazione;
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data del calendario di estrazione della rata pensionistica.
Si specifica che l’INPS è esonerato in ordine al recupero/rimborso degli importi trattenuti in eccedenza dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato sino al mese precedente quello di inizio trattenuta che dovranno, pertanto, essere gestiti direttamente tra le parti contraenti (pensionato e società creditrice).
Si evidenzia che,in caso di errato inserimento della domanda, la società finanziaria deve rivolgersi alla competente Struttura territoriale per la chiusura per annullamento del piano rimodulato e la riapertura del piano originario (o del precedente piano rimodulato).
La riapertura del piano originario (o del precedente piano rimodulato) non può essere effettuata oltre la rispettiva scadenza.
Da ultimo, si precisa in merito all’applicazione degli oneri che l’importo degli oneri applicati al piano rimodulato non subisce alcuna variazione rispetto a quelli applicati al piano originario (sia in caso di prima rimodulazione che di rimodulazioni successive). La circolare integrale la trovi QUI