INPS: contributo fino a 600€ per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (depressione, ansia, stress e fragilità psicologica)

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per la fruizione della misura, c.d. Bonus psicologo 2022.

2. Ambito di applicazione

Con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 – sono state emanate le disposizioni attuative dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

Con il decreto interministeriale sopra citato sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l’attribuzione del beneficio, nonché l’importo dello stesso, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Il beneficio in argomento verrà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e, per ogni eventualità, sarà modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai fini che qui interessano, si intende per:

a) per “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

b) per “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;

c) per “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;

d) per “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;

e) per “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa.

L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio e ai conseguenziali successivi adempimenti, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto interministeriale.

3. Requisiti del soggetto beneficiario

Ai fini della concessione del Bonus psicologo 2022, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 statuisce che possono accedere alla prestazione tutte “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.

Ai beneficiari è inoltre richiesto, al momento della presentazione della domanda, il possesso dei requisiti specificati all’articolo 4 del decreto interministeriale sopra citato e di seguito descritti.

3.1. Articolo 4, comma 1. Riconoscimento del beneficio

Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda del beneficio in questione, il quale disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro.

3.2. Articolo 4, comma 2. Requisiti reddituali e misura del beneficio

Al fine di sostenere le richieste delle persone con reddito più basso, il decreto interministeriale del 31 maggio 2022 ha stabilito che l’importo del Bonus psicologo 2022, in quanto misura di sostegno vincolata al valore dell’ISEE, deve essere commisurato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente e in particolare:

a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

4. Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

Nel caso di ISEE contenente difformità e/o omissioni, l’articolo 5 comma 4 del decreto prevede che il richiedente sia informato della necessità di presentare una nuova DSU finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013 che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni o difformità, avrà trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domande, per regolarizzare l’ISEE difforme attraverso le tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M.:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte (ipotesi prevista dal decreto interministeriale del 31 maggio 2022);

2. presentare comunque la domandaavvalendosi dell’ISEE recante omissioni e/o difformità, che il legislatore considera valida ai fini della prestazione assistenziale, fatto salvo il diritto dell’Istituto erogatore del beneficio di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Trascorso il termine indicato, nel caso in cui in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino sarà considerata comeimprocedibile ai fini dell’erogazione della prestazione;

3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l’accesso alla misura. I requisiti autocertificati attraverso il modulo telematico di presentazione della domanda costituiranno oggetto di verifica ai sensi degli articoli 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura della procedura per la presentazione della domanda.

5. Verifica dei requisiti ed esito della domanda

L’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale.

L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

La domanda si considera rigettata in assenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto interministeriale citato.

In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione. Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

Qualora venga raggiunto il limite di budget di cui alla tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021, la domanda si considera accolta, ma l’INPS non provvederà all’erogazione del beneficio, fatta salva l’eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.

6. Modalità di attribuzione del beneficio

Preliminarmente si precisa che, come stabilito all’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, l’erogazione della prestazione è subordinata al provvedimento, nella forma di delibera, con cui le Regioni e/o Provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano l’Inps a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio. L’erogazione del beneficio è, altresì, subordinata al previo trasferimento all’INPS delle risorse finanziarie definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021. A tale fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a trasferire i fondi occorrenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350 intestato a “INPS – art. 24 L. 21.12.1978, n.843”, con causale “bonus psicologo D.M 31 maggio 2022”.

Come anticipato, il Bonus psicologo 2022, in caso di accoglimento della domanda, è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 4 comma 2, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, così come specificato al paragrafo 3.2.

L’erogazione del beneficio è garantita dall’Inps “fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15” (art. 5, comma 6, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022).

Ai fini del riconoscimento e dell’assegnazione del bonus in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Decorso il termine per la presentazione delle domande, come previsto ai commi 8 e 9 dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, l’Inps provvede ad approvare le graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza,individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili e comunicaagli stessi la data di “accoglimento della domanda”e il codice univoco del valore del bonus “attribuito a scalare ai sensi del precedente articolo 4, commi 1 e 2”.

Il richiedente, ricevuta da parte dell’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, ha 180 giorni di tempo per l’utilizzo del codice univoco.

Decorso tale termine, l’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 prevede che “il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiariper i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo”.

7. Utilizzo del contributo

A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.

Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

L’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, come confermato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, fissa nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo complessivo delle risorse destinate al beneficio in parola.

L’INPS, al fine di consentire al Ministero della Salute e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il monitoraggio della prestazione erogata, provvede, a partire dalla data dalla redazione delle graduatorie regionali e provinciali, all’invio di una relazione mensile contenente “il numero di beneficiari, suddivisi per età, fascia ISEE e territorio di residenza”.

Questa circolare la trovi QUI

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